Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 13 pagine

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3 Risultati della procedura di consultazione

3.1 Valutazione generale del progetto

Panoramica

Tutti i partecipanti che si sono espressi approvano il progetto sul principio, completamente o per la maggior parte. Cinque partecipanti9 hanno esplicitamente rinunciato a pronunciarsi nel merito.

Al contempo nei pareri giunti si chiedono anche diversi adeguamenti e precisazioni. Le critiche riguardano soprattutto l’attribuzione di taluni compiti all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS; art. 14 cpv. 1 OPGA per il regresso, art. 17b lett. f OPGA e art. 141quater cpv. 3 OAVS per le competenze in materia di esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale). A questo riguardo 11 partecipanti chiedono che certi compiti siano affidati all’Ufficio centrale di compensazione (UCC).

3.2 Risultati relativi alle singole disposizioni proposte

Qui di seguito è illustrata (in forma sintetica) la posizione dei partecipanti sulle singole modifiche proposte.

3.2.1 Disposizioni d’esecuzione nel contesto internazionale

3.2.1.1 Definizione delle competenze

Autorità competenti nei rapporti internazionali (art. 17a OPGA)

Tutti i partecipanti che si sono espressi su questo punto appoggiano la definizione esplicita delle competenze o non sollevano alcuna obiezione.

Organismi di collegamento (art. 17b OPGA)

La maggior parte dei partecipanti che si sono pronunciati su questo punto (ZH, LU, BE, FR, SO, BS, BL, SG, GR, TG, TI, VS, GE, PSS, USS, USAM, curafutura, Istituzione comune LAMal, inter-pension, Suva e un privato) è favorevole alla definizione degli organi che fungono da organismo di collegamento nei rapporti con l’Unione europea (UE) per i diversi rami assicurativi.

VD mette globalmente in questione il disciplinamento delle competenze per le prestazioni in caso di maternità. A suo avviso, le prestazioni familiari e quelle previste in caso di maternità dovrebbero essere trattate dai medesimi organismi. Non ritiene dunque opportuno affidare all’Istituzione comune LAMal la funzione di organismo di collegamento per le prestazioni in caso di maternità.

Santésuisse approva sostanzialmente il disciplinamento proposto, ma chiede di aggiungere alla lettera a anche gli infortuni non professionali ai sensi della legge federale del 20 marzo 198110 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), che non sono contemplati nella successiva lettera d.

Otto Cantoni (SZ, OW, NW, GL, AR, AI, AG e JU), CUAI, CCCC e ACCP contestano il disciplinamento previsto all’articolo 17b lettera f OPGA, che affida all’UFAS la funzione di organismo di collegamento ai sensi dell’articolo 75a LPGA per le prestazioni familiari. Questi partecipanti chiedono di assegnare la funzione in questione all’UCC.

9 UR, SH, UDC, UCS e Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM).

10 RS 832.20