Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 13 pagine
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3.2.4.4 Adempimento di obblighi internazionali (art. 103a cpv. 2 OAINF)
La Suva chiede di adeguare l’attuale disciplinamento dei costi previsto all’articolo 103a capoverso 2 dell’ordinanza del 20 dicembre 198212 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) all’evoluzione della situazione economica e di prevedere che i costi siano suddivisi a metà tra la Suva e gli assicuratori di cui all’articolo 68 LAINF.