Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/101: Modifica dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 17 pagine

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a un audit o a far collaudare i suoi impianti di telecomunicazione da un organo dotato delle qualifiche neces- sarie, nonché a presentare i risultati di tale audit o collaudo all’UFCOM (cpv. 2). Tuttavia, una tale misura può essere adottata unicamente nell’ambito dell’articolo 58 capoverso 2 LTC se si sospetta che il concessio- nario non rispetti le prescrizioni degli articoli 96e e 96f e se l’UFCOM non è in grado di accertare diretta- mente i fatti rilevanti. In mancanza di un tale sospetto, questa misura sarebbe invece esclusa in particolare nel quadro di una vigilanza generale ai sensi dell’articolo 58 capoverso 1 LTC (campagne di vigilanza). Biso- gnerà anche assicurarsi che l’organo qualificato tratti in modo confidenziale le informazioni a cui ha accesso, in particolare quelle relative a un’eventuale misura di vigilanza ai sensi della LSCPT.

Per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione, l’UFCOM concretizza i requisiti essenziali stabiliti dal Consiglio federale nell’articolo 96f conformemente all’articolo 31 capoverso 2 lettera b LTC. In questo modo, sarà responsabile delle notifiche previste nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). Si applicano anche le disposizioni pertinenti dell’ordi- nanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RS 784.101.2). In particolare, l’arti- colo 17 OIT si applica all’accreditamento, al riconoscimento o all’autorizzazione dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità. In caso di modifica di una norma tecnica designata, l’UFCOM do- vrà anche fissare la data a partire dalla quale la presunzione di conformità cessa per gli impianti di radioco- municazione conformi alla versione precedente (cfr. art. 8 cpv. 2 OIT).

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni sulla Confederazione

4.1.1 Sicurezza delle reti 5G

Le conseguenze sulla Confederazione, in merito alle finanze, al personale e ad altri aspetti sono state esa- minate e non se ne prevedono in misura rilevante nella prima fase. L’attuazione e l’assunzione dei costi de- vono essere garantite inizialmente dalle aziende. L’UFCOM si aspetta tuttavia spese supplementari nel set- tore della standardizzazione e della sorveglianza in relazione alla sicurezza delle reti mobili 5G, difficilmente quantificabili al momento. In una prima fase, questi compiti supplementari dovranno essere integrati nei pro- cessi di lavoro dell’UFCOM, ma gli ulteriori sviluppi in questo senso dovranno essere seguiti da vicino.

4.1.2 Manipolazioni non autorizzate degli impianti di telecomunicazione

Le conseguenze sulla Confederazione in merito alle finanze, al personale e ad altri aspetti sono state esami- nate e non dovrebbero essere rilevanti. Il Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) informa già i forni- tori su possibili attacchi informatici diretti alla loro rete o perpetrati dalla loro rete, poiché questo è di grande importanza per la sicurezza informatica della Svizzera. Il compito del NCSC descritto nell’ordinanza può quindi essere svolto con le risorse esistenti. All’UFCOM, i nuovi compiti nel settore della sicurezza informa- tica e la collaborazione con il NCSC richiedono uno o due posti supplementari. Il NCSC dispone di un contin- gente di posti a tale scopo. In passato l’UFCOM aveva già espresso le sue necessità ma non era stato con- siderato. Con le attuali disposizioni, queste sono ora sufficientemente concrete. Nel complesso, non vi sono effetti rilevanti per la Confederazione, poiché il contingente di posti di lavoro esiste già.

4.2 Ripercussioni sull’economia

4.2.1 Sicurezza delle reti mobili 5G

Le quattro misure proposte per la sicurezza delle reti 5G, implicano dei costi per i tre concessionari di radio- comunicazione mobile (Mobile Network Operators, MNO) attivi in Svizzera.

Tra fine marzo e metà di maggio 2021, l’UFCOM ha condotto un sondaggio presso questi tre operatori sulle misure tecniche provenienti dal toolbox 5G dell’UE che hanno adottato e/o prevedono di adottare e sui loro costi.

L’indagine ha mostrato che i fornitori danno grande importanza allo standard ISO 27001 per i loro sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI). I requisiti specificati nelle prescrizioni tecniche e ammini- strative dovrebbero anche riferirsi a questo standard e ad altri comparabili. I concessionari, quindi, non si de- vono aspettare grandi cambiamenti e costi rispetto alla situazione attuale.

Dai risultati del sondaggio emerge che, in linea di principio, i concessionari sostengono la certificazione degli elementi di rete ed esigono anche certi requisiti di sicurezza dai loro fornitori. Danno la priorità agli standard