Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/101: Modifica dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 17 pagine

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avere risvolti positivi indiretti. Tuttavia, non sono specifici, motivo per cui tali effetti non possono essere ap- profonditi singolarmente per ogni settore. I benefici generali previsti sono descritti ai numeri 4.2.1 (Ripercus- sioni sull’economia) e 4.3.1 (Ripercussioni sulla società).

5 Aspetti giuridici

Le disposizioni proposte attuano l’articolo 48a LTC. Il capoverso 2 di questa disposizione delega al Consiglio federale ampie competenze legislative nel settore della sicurezza dell’informazione, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione. Secondo l’articolo 62 capoverso 2 LTC, il Consiglio federale può delegare all’UFCOM il compito di emanare le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative (cfr. art. 105 cpv. 1 LTC). Nel fare ciò, l’UFCOM deve tenere conto delle norme applicabili a livello internazionale. In particolare, l’Unione europea sta istituendo un sistema di certificazione della sicurezza informatica per le reti 5G (cfr.

commento all’art. 96g), che dovrebbe per quanto possibile essere utilizzato come base per gli articoli 96d a 96g.

L'obbligo di localizzare i centri operativi di rete e i centri operativi di sicurezza in determinati Paesi ai sensi dell'articolo 96f capoverso 2 è compatibile con l’articolo XIVbis paragrafo 2 lettera b dell'allegato 1B dell’Ac- cordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Accordo generale sul commercio dei servizi, GATS) (vedi commenti sull'art. 96f cpv. 2).