Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/101: Modifica dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 17 pagine
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Poiché gli utenti sono gravemente colpiti da blocchi e restrizioni del loro accesso a Internet, è imperativo che siano informati tempestivamente dai relativi fornitori. Questi dovrebbero quindi comunicare agli utenti in modo trasparente le misure da loro adottate.
I fornitori autorizzati a bloccare o limitare l’uso in base alla presente disposizione dovranno rinunciare alle relative misure o almeno contattare il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni SCPT se sanno che il relativo accesso a Internet o il relativo elemento d’indirizzo è og- getto di un ordine di sorveglianza. Ciò dovrebbe risultare già dall’articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT;
RS 780.1) e dall’articolo 29 capoverso 2 e 3 dell’ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT; RS 780.11).
Art. 96b Servizio di segnalazione
L’articolo 96b prevede che i fornitori di accesso a Internet gestiscano un servizio specializzato per la segna- lazione di manipolazioni non autorizzate di impianti di telecomunicazione commesse con trasmissioni me- diante telecomunicazione (il cosidd. abuse desk), al quale possono essere segnalate le manipolazioni in questione. I fornitori sono liberi di gestire loro stessi questo abuse desk o di incaricare terzi a tal fine. L’abuse desk può essere strutturato in base alle esigenze dei fornitori. Tuttavia, occorre garantire che misure difen- sive adeguate possano essere avviate entro un periodo di tempo ragionevole. Inoltre, vanno soddisfatti i se- guenti requisiti tecnici e amministrativi:
− In linea di principio, va indicato un contatto (indirizzo e-mail) per ogni network range (indirizzo IP)
(abuse-c) presso il Regional Internet Registry competente (RIR). Se ciò non avviene, i fornitori de- vono indicare un contatto generale per le domande tecniche (tech-c). Devono assicurarsi che questo contatto possa svolgere la funzione dell’abuse desk.
− I fornitori assicurano che le segnalazioni di manipolazioni possano essere notificate all’indirizzo for- nito e che si possa rispondere alla segnalazione entro i termini stabiliti.
− Siccome le segnalazioni di manipolazione contengono spesso modelli che vengono trattenuti dai filtri antispam, eventuali filtri vanno configurati minuziosamente e occorre assicurarsi che il messaggio venga elaborato in ogni caso.
Se il concetto giuridico di «entro un periodo di tempo ragionevole» si rivelasse troppo vago, l’UFCOM po- trebbe eventualmente precisarlo nelle prescrizioni tecniche e amministrative, ad esempio prevedendo una durata specifica e/o adottando regole diverse a seconda della categoria di persone che effettuano la segna- lazione.
Art. 96c Esecuzione
L’UFCOM esegue la presente disposizione ed emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative. In tale ambito, riceve il sostegno tecnico dal NCSC.
Sezione 5 Sicurezza delle reti e dei servizi esercitati dai concessionari di radiocomunicazione mobile
Art. 96d Applicazione
Tutte le disposizioni riguardanti le funzioni di sicurezza saranno valide per le reti 5G Stand Alone (secondo le norme 5G 3GPP TS 33.501) e anche per le reti 5G Non Stand Alone. Infatti le attuali reti 5G non hanno una rete centrale 5G, si tratta di reti 5G Non Stand Alone con stazioni radio 5G che operano attualmente sull’in- frastruttura di rete 4G esistente e non su un’infrastruttura 5G completa (5G Stand Alone).
Le funzioni di sicurezza 5G per il criptaggio del traffico dati, l’accesso alla rete e l’autenticazione (TS 33.501), standardizzate dal 3GPP, sono basate sulla sicurezza 4G, ossia molte funzioni di sicurezza 5G sono identi- che alle funzioni di sicurezza dello standard 4G.
Le nuove funzioni di sicurezza aggiunte nello standard 5G (ad es. la protezione contro lo spoofing della rete centrale per le frodi in roaming, la protezione dal tracciamento degli utenti, l’autenticazione senza SIM dei dispositivi IoT) si basano sull’esistenza di una rete centrale 5G (funzioni logiche per gestire i nuovi accessi e il controllo delle stazioni radio 5G). Pertanto, le funzioni di sicurezza specificate nella norma TS 33.501 che vanno oltre lo standard 4G non possono essere tecnicamente implementate prima dell’introduzione dello standard 5G (Stand Alone).