Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/101: Modifica dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 17 pagine
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1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
1.2.1 Sicurezza delle reti radiomobili 5G
I punti chiave delle misure contenute nel progetto di legge sono i seguenti:
− I fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) sono tenuti a segnalare senza indugio le interferenze nell’esercizio della loro rete che toccano almeno 30 000 clienti15.
− I concessionari di radiocomunicazione mobile sono tenuti ad esercitare un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) in conformità con gli standard riconosciuti. Il sistema copre an- che i piani di resilienza e di continuità e disciplina la gestione degli incidenti di sicurezza.
− I concessionari di radiocomunicazione mobile sono tenuti a utilizzare solo impianti rilevanti per la si- curezza certificati secondo standard riconosciuti.
− I concessionari di radiocomunicazione mobile sono tenuti a gestire i loro centri operativi di rete e di sicurezza in Svizzera o nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.
− Se l’UFCOM sospetta una violazione della legge ed occorre un supporto esterno, può obbligare i concessionari di radiocomunicazione mobile a sottoporsi a un audit a loro spese e a far testare la loro rete da un’organizzazione specializzata.
A causa della maggiore importanza dei servizi radiomobili e della rapida espansione della tecnologia 5G16 si è evitato di continuare con lo status quo al fine di stabilire un certo livello minimo di sicurezza della rete (in) generale e vincolante per la Svizzera.
Nel presente caso non sono state considerate le misure previste dal toolbox 5G dell’UE: Cybersecurity of 5G networks - EU Toolbox of risk mitigating measures17 per un’ampia riduzione del rischio nella catena di ap- provvigionamento delle aziende di radiocomunicazione mobile (ad es. esclusione dei fornitori ad alto rischio o requisiti per la diversificazione dei fornitori), parte delle cosiddette misure strategiche, in quanto la legge sulle telecomunicazioni non fornisce la base giuridica necessaria.
In parte, le misure del toolbox 5G dell’UE si fondano anche su basi giuridiche inesistenti in Svizzera e non specifiche alle telecomunicazioni. Un esempio è il meccanismo di screening degli investimenti diretti esteri (IDE), entrato pienamente in vigore nell’UE nel 2020.18
Misure per una migliore protezione delle reti radiomobili19 contro le interruzioni di corrente in situazioni spe- ciali o straordinarie, e misure neutre dal punto di vista tecnologico tese ad aumentare la sicurezza della rete anche al di fuori della tecnologia 5G, sono attualmente oggetto di un esame approfondito e potrebbero es- sere integrate in una futura proposta.
1.2.2 Manipolazioni non autorizzate degli impianti di telecomunicazione
Quando si esaminano opzioni alternative occorre tenere presente che il margine d’azione è determinato dai parametri della revisione parziale della LTC. Nel messaggio sulla revisione parziale della LTC del 6 settem- bre 201720, il Consiglio federale ha già definito questo margine. Ha chiarito che l’obbligo di lottare contro qualsiasi manipolazione non autorizzata degli impianti di telecomunicazione commessa con trasmissione mediante telecomunicazione, consiste ad esempio nella prevenzione della diffusione di malware nel blocco degli attacchi alla disponibilità dei servizi web (attacchi DDoS) e non agli interventi fisici o «backdoor»
nell’hardware e software.
La proposta di modifica dell’OST è quindi in linea con l’intento del messaggio. Le misure e le ragioni per cui dovrebbero essere introdotte sono presentate nei capitoli seguenti.
15 L’obbligo di segnalare le interferenze sarà ora eseguito congiuntamente dall’UFCOM e dalla Centrale nazionale d’allarme (CENAL). Le sinergie possono essere sfruttate coinvolgendo la CENAL, specializzata in eventi straordinari. (cfr. CENAL [2021]: la CENAL; https://www.naz.ch/naz/index). Inoltre, esiste già una regolamentazione comparabile in materia di segnalazioni di interferenze all’articolo 96 OST e per quanto riguarda la soglia di notifica di 30 000 clienti nelle prescrizioni tecniche e amministrative dell’UFCOM (RS 784.101.113/1.8). Pertanto, a livello di ordinanza, ai FST non incombono costi aggiuntivi rilevanti rispetto allo status quo. Questa misura non sarà quindi discussa più in dettaglio nelle AIR.
16 Dati sull’avanzamento della tecnica 5G sono disponibili alle pagine web: http://map.funksender.admin.ch/ e https://map.geo.admin.ch/?topic=nga.
17 NIS Cooperation Group (2020): Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating measures; https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/cybersecurity-5g-networks-eu-toolbox-risk-mitigating-measures
18 EU (2019): Screening of foreign direct investment; http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2006
19 Consiglio federale (2020): Reti mobili: migliore protezione contro i blackout; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-81445.html
20 Consiglio federale (2017): Messaggio concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2017/1933/it