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Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 6 pagine

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Art. 26c Condizione

1 La nave di un contribuente è assoggettata all’imposta sul tonnellaggio se almeno il 60 per cento del tonnellaggio della flotta gestita da questa persona è iscritto nel registro del naviglio svizzero o nel registro di uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

2 Per «flotta» si intende la totalità delle navi gestite dal contribuente.

3 Il momento determinante per adempiere la condizione è l’ultimo giorno del periodo fiscale.

4La richiesta di assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio deve essere presentata all’autorità di tassazione.

Art. 26d Calcolo

1 L’utile netto imponibile derivante dall’esercizio della nave si calcola sulla base del suo tonnellaggio, corrispondente alla stazza netta (NT) indicato nel certificato internazionale di stazzatura secondo la convenzione internazionale del 23 giugno 19696 sulla stazzatura delle navi e del numero di giorni di esercizio nel periodo fiscale.

2 Ammonta, per giorno di esercizio, a:

a. per 100 NT fino a 1000 NT: 1.09 franchi;

b. per 100 NT in più fino a 10 000 NT: 0.80 franchi;

c. per 100 NT in più fino a 25 000 NT: 0.52 franchi;

d. per 100 NT in più oltre 25 000 NT: 0.26 franchi.

3 L’utile netto imponibile viene ridotto del 20 per cento al massimo se il sistema di propulsione della nave soddisfa determinati requisiti ecologici e in particolare causa un inquinamento atmosferico esiguo. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio i requisiti e l’ammontare della riduzione.

Art. 26e Inizio, durata e fine dell’imposizione sul tonnellaggio

1 L’imposizione sul tonnellaggio decorre dal primo giorno del primo periodo fiscale in cui la nave è assoggettata all’imposta sul tonnellaggio su richiesta del contribuente.

2 La nave è assoggettata all’imposta sul tonnellaggio durante dieci periodi fiscali. L’imposizione sul tonnellaggio finisce prima dello scadere dei dieci periodi fiscali se il contribuente vi rinuncia o se le condizioni non sono più adempiute.

3 Su richiesta l’assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio può essere rinnovato.Consultazione

4 Se l’assoggettamento finisce prima dello scadere dei dieci periodi fiscali, il contribuente può chiedere un nuovo assoggettamento soltanto a partire dal sesto periodo fiscale dopo la fine dell’imposizione sul tonnellaggio.

5 Dopo la fine dell’imposizione sul tonnellaggio, l’imposizione è disciplinata dagli articoli 24–26a, 27 e 28. Sono considerati valori determinanti per l’imposta sull’utile

6 RS 0.747.305.412