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Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 6 pagine

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Titolo prima dell’art. 73

Titolo terzo: Imposta sul tonnellaggio

Art. 73 Oggetto

1 Possono essere assoggettate all’imposta sul tonnellaggio esclusivamente le navi utilizzate per i seguenti scopi:

a. il trasporto di merci;

b. il trasporto di persone;

c. i servizi di salvataggio e assistenza;

d. la posa di cavi e tubi;

e. la costruzione di opere off-shore;

f. la ricerca scientifica marina.

2 È considerato assoggettato all’imposta l’esercente della nave.

3 Per «esercizio» si intendono i compiti svolti dall’armatore, il caricamento della nave e la locazione o il noleggio della stessa. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio il concetto di esercizio.

4 Sono assoggettati all’imposta sul tonnellaggio tutti gli utili derivanti dall’esercizio o dall’alienazione della nave. Anche gli utili derivanti da attività accessorie svolte a bordo sono assoggettati all’imposta sul tonnellaggio se non superano il 50 per cento degli utili derivanti dall’esercizio della nave.

5 Gli altri utili, in particolare quelli derivanti da attività commerciali e beni immobili, sono imponibili secondo le disposizioni degli articoli 58–72.

Art. 74 Condizione

1 La nave di un contribuente è assoggettata all’imposta sul tonnellaggio se almeno il 60 per cento del tonnellaggio della flotta gestita da questa persona è iscritto nel registro del naviglio svizzero o nel registro di uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

2 Per «flotta» si intende la totalità delle navi gestite dal contribuente.

3 Il momento determinante per adempiere la condizione è l’ultimo giorno del periodo fiscale.

4 La richiesta di assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio deve essere presentataConsultazione all’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta.