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Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 6 pagine

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2. Legge federale del 14 dicembre 19905 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 8 cpv. 5

5 Se una nave è assoggettata all’imposta sul tonnellaggio, gli articoli 26b‒26f si applicano per analogia.

Art. 14 cpv. 3, secondo periodo

3 … I Cantoni possono prevedere una riduzione dell’imposta per la sostanza ascrivibile ai diritti di cui all’articolo 8a e alle navi di cui all’articolo 26b capoverso 1.

Art. 24 cpv. 1bis

1bis Per il calcolo dell’utile netto imponibile derivante dall’esercizio di navi sono applicabili gli articoli 26b–26f.

Art. 26b Oggetto

1 Possono essere assoggettate all’imposta sul tonnellaggio esclusivamente le navi utilizzate per i seguenti scopi:

a. il trasporto di merci;

b. il trasporto di persone;

c. i servizi di salvataggio e assistenza;

d. la posa di cavi e tubi;

e. la costruzione di opere off-shore;

f. la ricerca scientifica marina.

2 È considerato assoggettato all’imposta l’esercente della nave.

3 Per «esercizio» si intendono i compiti svolti dall’armatore, il caricamento della nave e la locazione o il noleggio della stessa. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio il concetto di esercizio.

4 Sono assoggettati all’imposta sul tonnellaggio tutti gli utili derivanti dall’esercizio o dall’alienazione della nave. Anche gli utili derivanti da attività accessorie svolte a bordo sono assoggettati all’imposta sul tonnellaggio se non superano il 50 per cento

degli utili derivanti dall’esercizio della nave.Consultazione

5 Gli altri utili, in particolare quelli derivanti da attività commerciali e beni immobili, sono imponibili secondo le disposizioni degli articoli 24–26a, 27 e 28.

5 RS 642.14