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Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 6 pagine
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i valori contabili secondo il diritto commerciale all’inizio del primo periodo fiscale successivo alla fine dell’imposizione sul tonnellaggio. Le perdite imputabili all’esercizio della nave subite durante l’imposizione sul tonnellaggio non possono essere riportate.
Art. 26f Ristrutturazioni
Se, nel caso di una ristrutturazione di cui all’articolo 24 capoverso 3 o 3quater, una nave assoggettata all’imposta sul tonnellaggio è trasferita al valore contabile secondo il diritto commerciale, la durata di applicazione secondo l’articolo 26e capoverso 2 rimane immutata. Se è trasferita a un altro valore, si applica l’articolo 26e capoverso 4.
Art. 29 cpv. 3
3 I Cantoni possono prevedere una riduzione dell’imposta per il capitale proprio ascrivibile ai diritti secondo l’articolo 24a, alle navi secondo l’articolo 26b capoverso 1, ai diritti di partecipazione secondo l’articolo 28 capoverso 1 nonché ai mutui concessi a società del gruppo.
Art. 72xx Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del …
1I Cantoni adeguano la loro legislazione al momento dell’entrata in vigore degli articoli modificati 8 capoverso 5, 14 capoverso 3 secondo periodo, 24 capoverso 1bis, 26b‒26f nonché 29 capoverso 3.
2Dopo l’entrata in vigore della modifica, le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esse contrario.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.