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Consultazione 2021/11: Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi · 6 pagine

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Art. 75 Calcolo

1 L’utile netto imponibile derivante dall’esercizio della nave si calcola sulla base del suo tonnellaggio, corrispondente alla stazza netta (NT) indicata nel certificato internazionale di stazzatura secondo la convenzione internazionale del 23 giugno 19694 sulla stazzatura delle navi e del numero di giorni di esercizio nel periodo fiscale.

2 Ammonta, per giorno di esercizio, a:

a. per 100 NT fino a 1000 NT: 1.09 franchi;

b. per 100 NT in più fino a 10 000 NT: 0.80 franchi;

c. per 100 NT in più fino a 25 000 NT: 0.52 franchi;

d. per 100 NT in più oltre 25 000 NT: 0.26 franchi.

3 L’utile netto imponibile viene ridotto del 20 per cento al massimo se il sistema di propulsione della nave soddisfa determinati requisiti ecologici e in particolare causa un inquinamento atmosferico esiguo. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio i requisiti e l’ammontare della riduzione.

Art. 76 Inizio, durata e fine dell’imposizione sul tonnellaggio

1 L’imposizione sul tonnellaggio decorre dal primo giorno del primo periodo fiscale in cui la nave è assoggettata all’imposta sul tonnellaggio su richiesta del contribuente.

2 La nave è assoggettata all’imposta sul tonnellaggio durante dieci periodi fiscali. L’imposizione sul tonnellaggio finisce prima dello scadere di questo termine se il contribuente vi rinuncia o se le condizioni non sono più adempiute.

3 Su richiesta l’assoggettamento all’imposta sul tonnellaggio può essere rinnovato.

4 Se l’assoggettamento finisce prima dello scadere dei dieci periodi fiscali, il contribuente può chiedere un nuovo assoggettamento soltanto a partire dal sesto periodo fiscale dopo la fine dell’imposizione sul tonnellaggio.

5 Dopo la fine dell’imposizione sul tonnellaggio, l’imposizione è disciplinata dagli articoli 58–72. Sono considerati valori determinanti per l’imposta sull’utile i valori contabili secondo il diritto commerciale all’inizio del primo periodo fiscale successivo alla fine dell’imposizione sul tonnellaggio. Le perdite imputabili all’esercizio della nave subite durante l’imposizione sul tonnellaggio non possono essere riportate.

Art. 77 Ristrutturazioni

Se, nel caso di una ristrutturazione di cui all’articolo 61 capoverso 1 o 3, una naveConsultazione assoggettata all’imposta sul tonnellaggio è trasferita al valore contabile secondo il diritto commerciale, la durata di applicazione secondo l’articolo 76 capoverso 2 rimane immutata. Se è trasferita a un altro valore, si applica l’articolo 76 capoverso 4.

4 RS 0.747.305.412