Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/112: Modifica dell’ordinanza sull’IVA (Procedure elettroniche) · 16 pagine
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1 Situazione di partenza
Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l’articolo 65a della legge sull’IVA (LIVA). La disposi- zione conferisce al Consiglio federale la competenza di prescrivere mediante ordinanza lo svolgimento per via elettronica di procedure previste dalla LIVA e di disciplinarne le modalità.
In un primo momento dovranno essere create nell’ordinanza sull’IVA (OIVA) le basi giuridi- che necessarie per l’annuncio di inizio dell’assoggettamento e la presentazione del rendi- conto IVA per via elettronica.
2 Consultazione
2.1 Procedura di consultazione
Il 29 giugno 2022 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e gli am- bienti interessati una procedura di consultazione concernente la modifica dell’OIVA (Proce- dure elettroniche). La consultazione si è conclusa il 21 ottobre 2022.
L’elenco dei partecipanti alla consultazione (comprese le abbreviazioni) è riportato nell’alle- gato.
2.2 Punti essenziali del progetto
L’annuncio di inizio dell’assoggettamento secondo l’articolo 66 capoverso 1 LIVA, la presen- tazione del rendiconto secondo l’articolo 71 LIVA e le correzioni successive del rendiconto secondo l’articolo 72 LIVA devono avvenire esclusivamente per via elettronica attraverso l’apposito portale. Se un annuncio, un rendiconto o le correzioni del rendiconto non vengono effettuati per via elettronica attraverso il portale dedicato, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) li respinge, richiamando il contribuente ai suoi obblighi secondo l’arti- colo 123 OIVA.
2.3 Valutazione
Poiché non è possibile riportare per esteso tutte le proposte e le relative motivazioni, ver- ranno sintetizzate in particolare le obiezioni principali. I partecipanti che aderiscono al parere di un altro partecipante sono sempre menzionati esplicitamente.
Per i dettagli si rimanda ai pareri stessi, pubblicati sul sito della Cancelleria federale1.
1 www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse