Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/112: Modifica dell’ordinanza sull’IVA (Procedure elettroniche) · 16 pagine
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Motivazioni
• Tra i possibili motivi per una deroga all’utilizzo obbligatorio del portale devono essere previsti il guasto della piattaforma, il blocco dell’accesso alla piattaforma e l’impossibi- lità oggettiva di fornire indicazioni corrette e complete attraverso la piattaforma.
• Oltre all’utilizzo del portale elettronico devono essere autorizzate, su richiesta moti- vata, anche altre forme di adempimento degli obblighi procedurali (ad es. il modulo cartaceo). La procedura elettronica costituisce una semplificazione per la maggior parte dei contribuenti, che nel limite del possibile ne usufruiscono. L’obbligo di utiliz- zare esclusivamente il portale elettronico introdurrebbe tuttavia nella legislazione sull’IVA un requisito formale contrario a uno degli obiettivi cardine della revisione to- tale cui la LIVA è stata sottoposta nel 2010, ossia evitare requisiti formali vincolanti. La proposta di introdurre un ulteriore requisito formale viene respinta (economie- suisse, KG).
• Le procedure elettroniche non devono far sì che l’imposta sul valore aggiunto torni a essere considerata un’imposta di carattere formale. Lo svolgimento delle procedure per via elettronica non deve quindi essere reso obbligatorio. Nella prassi si verificano regolarmente casi imprevedibili che non sono previsti in una piattaforma informatica, oppure si verificano talmente di rado da non giustificare l’adeguamento della piatta- forma. L’annuncio di inizio dell’assoggettamento non è possibile attraverso la piatta- forma attuale ad esempio nel caso della comunione ereditaria. Infatti, nella procedura di annuncio compare un campo con un menu a tendina che propone un certo numero di opzioni, ma non la comunione ereditaria. Non essendo previsto un campo di testo libero, l’annuncio di inizio dell’assoggettamento per via elettronica è precluso in situa- zioni particolari come questa (che quantitativamente rappresentano indubbiamente una minoranza). Dal momento che il quadro giuridico deve prevedere soluzioni per tutti i casi possibili, anche quelli particolari, l’utilizzo di una soluzione informatica non può essere reso obbligatorio (EXPERTsuisse).
3.2.3 Disciplinamento del guasto del sistema
Swico chiede che si disciplini la procedura nel caso di un guasto della piattaforma, di un blocco dell’accesso e di un’impossibilità oggettiva a fornire indicazioni esatte e complete.
3.2.4 Periodo transitorio per il passaggio al rendiconto per via elettronica
Sette partecipanti alla consultazione (GE, VD, economiesuisse, EXPERTsuisse, Treu- handSuisse, usam, GastroSuisse) chiedono che venga introdotto un periodo transitorio, per lasciare ai contribuenti il tempo necessario di adeguarsi all’utilizzo del portale.
3.2.5 Entrata in vigore
Due partecipanti alla consultazione chiedono di differire l’entrata in vigore al 1° gennaio 2025 (Forum KMU) o al 1° gennaio 2026 (GastroSuisse).
3.2.6 Altre osservazioni
• it-rm IT-Riskmanagement GmbH osserva che in futuro i contribuenti si annunceranno
nel portale dell’IVA utilizzando un eID secondo la nuova legge sull’eID. L’utilizzo di un eID dovrebbe però essere gratuito e facoltativo. Ciò sarebbe in contraddizione con la ri- chiesta di rendere obbligatoria la presentazione della dichiarazione IVA per via elettro- nica.