Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo

Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi

L-QIF che effettuano investimenti immobiliari anziché in fondi immobiliari non determinerebbe alcuna perdita fiscale in quanto entrambi i tipi di fondi sono sottoposti a identica tassazione.

L’avamprogetto peraltro non dovrebbe comportare alcun sostanziale aumento delle spese per il personale né per il DFF né per la FINMA.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Le disposizioni contenute nelle ordinanze del Consiglio federale oggetto di modifica si fondano sulle disposizioni di legge citate in rubrica e sono conformi alla legge. In merito alla conformità costituzionale si rimanda alle considerazioni esposte nel messaggio.45

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’avamprogetto non pregiudica gli impegni internazionali della Svizzera.

6.3 Delega di competenze legislative

L’articolo 108a capoverso 4 OICol contiene una nuova competenza legislativa basata sull’articolo 55 capoverso 2 LFINMA. Per la motivazione si rimanda alle spiegazioni di cui all’articolo 108a OICol.

7 Entrata in vigore

L’entrata in vigore della modifica dell’OICol è prevista per il 1° agosto 2023, contestualmente all’entrata in vigore della modifica della LICol.

45 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 2020 concernente la modifica della legge sugli investimenti collettivi («Limited Qualified Investor Fund»), FF 2020 6011, in particolare 6054.