Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine

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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi

Art. 62 cpv. 2

L’articolo 62 capoverso 2 riproduce l’articolo 47 capoverso 2 OIsFi ma riferito alle direzioni di fondi. Per la motivazione si rimanda di conseguenza alle spiegazioni di cui all’articolo 47 capoverso 2 OIsFi.

Art. 82 cpv. 3 e 4

Analogamente alle disposizioni concernenti la pluralità di succursali di un istituto finanziario estero (art. 78 cpv. 1 OIsFi) e lo scioglimento di una di tali succursali (art. 81 OIsFi), e sulla base della prassi adottata dalla FINMA, i due capoversi stabiliscono espressamente che in caso di più rappresentanze deve essere richiesta un’autorizzazione della FINMA per ognuna di esse e in caso di scioglimento di una rappresentanza deve prima essere chiesta l’approvazione della FINMA.

Art. 84 cpv. 6

Con la presente disposizione si precisa che la competenza per la vigilanza sulle direzioni di fondi e sui gestori di patrimoni collettivi in relazione all’autorizzazione completiva per svolgere l’attività di trustee rimane in capo alla FINMA. Di conseguenza, anche per la verifica deve essere incaricata la stessa società di audit che si occupa della verifica dell’attività di direzione di fondi o di gestore di patrimoni collettivi. Ovviamente all’autorizzazione completiva per svolgere l’attività di trustee non si applicano le prescrizioni concernenti la vigilanza continua e la verifica dei trustee di cui agli articoli 43b e 43k LFINMA né l’articolo 61 capoverso 2 LIsFi.

4.2.10 Ordinanza del 15 ottobre 200843 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA

Art. 20 cpv. 1 lett. gbis

La presente aggiunta è riconducibile alla precisazione contenuta nell’OIsFi secondo cui le direzioni dei fondi e i gestori di patrimoni collettivi che intendono operare come trustee necessitano di un’autorizzazione completiva. L’Oem-FINMA stabilisce ora che la tassa di base di una direzione del fondo o di un gestore di patrimoni collettivi che dispongono di un’autorizzazione completiva a operare come trustee venga aumentata di 5000 franchi, in virtù della vigilanza continua esercitata dalla FINMA su queste attività. Si rinuncia tuttavia alla riscossione di una tassa complementare per l’autorizzazione completiva a operare come trustee, analogamente a quanto avviene per i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per i gruppi interessati e l’economia

Con la presente modifica dell’OICol viene essenzialmente data attuazione alla modifica della LICol finalizzata all’introduzione del L-QIF. Per le ripercussioni della legge si può fare riferimento alle relative considerazioni contenute nel messaggio. Le disposizioni della legge vengono attuate nell’OICol in modo da conseguire gli obiettivi di promozione della competitività e della capacità innovativa della piazza svizzera dei fondi di investimento e nel contempo da tenere in adeguata considerazione la protezione degli investitori. Quanto precede vale segnatamente per le limitazioni di investimento statuite nell’OICol, che per gli investimenti immobiliari

43 RS 956.122