Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine

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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi

4.2.6 Ordinanza del 3 ottobre 199438 sul libero passaggio

Art. 19a cpv. 3 lett. b

L’articolo 19a capoverso 2 stabilisce che per l’investimento dei fondi del risparmio in titoli nel quadro del libero passaggio siano applicabili per analogia gli articoli 49–58 OPP 2. Il capoverso 3 viene modificato, escludendo dal campo del libero passaggio il L-QIF e gli investimenti collettivi esteri paragonabili nel quadro del risparmio in titoli. Questi investimenti si addicono unicamente a investitori qualificati.

4.2.7 Ordinanza del 13 novembre 198539 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Art. 5 cpv. 3

L’articolo 5 capoverso 3 stabilisce che per l’investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli siano applicabili per analogia gli articoli 49–58 OPP 2. Esso viene modificato, escludendo per questo ambito il L-QIF e gli investimenti collettivi esteri paragonabili, in quanto questi investimenti si addicono unicamente a investitori qualificati.

4.2.8 Ordinanza del 6 novembre 201940 sui servizi finanziari

Allegato 6, numero 8

I nuovi obblighi di trasparenza vengono emanati nell’ambito dell’attuazione della raccomandazione 5 del FSB (cfr. n. 3.2 più sopra). Questi permetteranno in particolare agli investitori di ottenere più trasparenza per quanto concerne le operazioni di prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche effettuate dall’investimento collettivo di capitale nonché riguardo all’esposizione in questo ambito e ai rischi connessi a queste operazioni.

4.2.9 Ordinanza del 6 novembre 201941 sugli istituti finanziari

Art. 36a e 49° Autorizzazione completiva

Dal messaggio concernente la LSF e la LIFin si può capire che l’autorizzazione per l’attività di trustee è stata integrata solo in parte nel principio dell’autorizzazione a cascata (di cui all’art. 6 LIsFi) in quanto, oltre alle qualifiche richieste per la tipica gestione patrimoniale (soggetta alla LSerFi), tale attività presuppone ulteriori conoscenze specifiche del diritto estero applicabile, dal momento che i trust sono sempre assoggettati al diritto estero. Gli altri istituti finanziari, per i quali l’autorizzazione per l’attività di trustee non è contemplata, possono chiedere un’autorizzazione separata all’autorità competente per la loro vigilanza.42 In conformità con le suddette considerazioni espresse nel messaggio concernente la LSF e la LIFin, le presenti disposizioni

38 RS 831.425

39 RS 831.461.3

40 RS 950.11

41 RS 954.11

42 Messaggio del 4 novembre 2015 concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin), FF 2015 7293, in particolare 7408 seg.