Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
prevedono espressamente, per i suddetti istituti finanziari, ossia per i gestori di patrimoni collettivi e le direzioni di fondi, la possibilità di un’autorizzazione completiva per svolgere l’attività di trustee.
Art. 44 cpv. 6
L’articolo 44 capoverso 1 OIsFi prescrive per i fondi propri necessari ai gestori di patrimoni collettivi un importo massimo o una soglia massima assoluta pari a 20 milioni di franchi. In passato si sono verificate alcune situazioni straordinarie in cui, per motivi di tutela degli investitori, sarebbe stato opportuno che taluni istituti che avevano in gestione patrimoni estremamente ingenti e di conseguenza molto personale addetto e notevoli costi fissi potessero disporre di una quantità maggiore di fondi propri. A causa dell’assenza di una base legale la FINMA non ha però potuto dare disposizioni in tal senso. Questa situazione contraddice il principio di cui all’articolo 29 capoverso 2 LIsFi, secondo cui l’importo dei fondi propri deve essere stabilito in funzione dell’attività e dei rischi, perché il fatto di avere grossi patrimoni in gestione di per sé aumenta il rischio di responsabilità, il rischio giuridico e il rischio di reputazione di un istituto o di un intero gruppo finanziario senza che questi maggiori rischi possano essere debitamente controbilanciati da esigenze più elevate in materia di fondi propri a causa della soglia massima assoluta di 20 milioni di franchi.
Esigenze in materia di fondi propri solide e tarate in funzione dell’attività e dei rischi sono elementi essenziali di una normativa basata sui rischi e della vigilanza prudenziale. Di conseguenza l’articolo 44 capoverso 6 OIsFi viene integrato in modo da permettere alla FINMA, all’occorrenza e in casi motivati, non solo di accordare agevolazioni ma anche di ordinare inasprimenti delle esigenze in materia di fondi propri per i gestori di patrimoni collettivi e di tarare tali esigenze sulla base dei volumi dei patrimoni gestiti e delle loro variazioni. Attribuire alla FINMA questa competenza significa riconoscerle quel margine di discrezionalità che, in casi eccezionali motivati, le consente di definire caso per caso i fondi propri a prescindere dai 20 milioni di franchi previsti dall’articolo 44 capoverso 1 OIsFi, così da tenere conto dei maggiori rischi che gestire patrimoni estremamente ingenti comporta per taluni gestori di patrimoni collettivi.
Art. 47 cpv. 2 e 3
Oltre alla relazione completa, per l’attività di vigilanza della FINMA è rilevante anche la relazione riassuntiva sul risultato della revisione del conto annuale destinata all’assemblea generale (cfr. art. 728b cpv. 2 CO). Nella prassi normale la relazione riassuntiva è solitamente parte del rapporto di attività, ma non in tutti i casi. Ora quindi essa viene espressamente menzionata al capoverso 2 tra le relazioni da consegnare alla FINMA, in modo che quest’ultima riceva una copia anche di questo documento.
Considerati i diversi destinatari a cui la legge prevede che vengano inviate le relazioni (organo di alta direzione, vigilanza e controllo nonché assemblea generale o assemblea dei soci), la data di presentazione delle relazioni dipende in linea di massima dalla data dell’assemblea generale o dell’assemblea dei soci e quindi dalla chiusura dell’esercizio del gestore di patrimoni collettivi. Le relazioni devono essere consegnate entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (cpv. 2).
Al capoverso 3 si precisa che l’eccezione di cui all’articolo 37 capoverso 5 OIsFi si riferisce all’obbligo di istituire un organo particolare di alta direzione, vigilanza e controllo di cui all’articolo 37 capoverso 4 OIsFi, e che in presenza di un esonero in tal senso decade solo l’obbligo di consegna della relazione completa all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo conformemente all’articolo 47 capoverso 2 OIsFi.