Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine

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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi

sono più rigorose di quelle applicabili agli altri investimenti a causa dei rischi specifici. Poiché il L-QIF è accessibile solo a investitori qualificati, spesso nell’OICol più che sui divieti e sulle limitazioni si punta sulle disposizioni sulla trasparenza, ad esempio per quanto concerne l’ammissibilità della comproprietà negli investimenti immobiliari. In questo modo si vuole mettere gli investitori qualificati nella condizione di poter valutare essi stessi i rischi.

Occorre precisare che con la leva finanziaria usata dai fondi possono crearsi o amplificarsi i rischi sistemici del sistema finanziario. Un fondo che si avvale della leva finanziaria è più esposta al rischio di difficoltà economiche e soggetto a richieste di riacquisto da parte degli investitori. Questi fondi possono, a loro volta, trasmettere i problemi finanziari alle loro controparti e ai loro investitori, creando così potenzialmente un effetto di contagio. L’uso della leva finanziaria può anche contribuire alla prociclicità, ad esempio quando un fondo vende i suoi attivi durante una recessione economica facendo così scattare un richiamo di margine44. Prescrivendo ai L-QIF che rivestono la forma giuridica di investimenti collettivi di capitale aperti le limitazioni di investimento si tiene adeguatamente conto dei rischi menzionati.

Anche per le ripercussioni della nuova disposizione sulla liquidità (art. 78a LICol) si può fare riferimento alle considerazioni espresse nel messaggio. La relativa disposizione esecutiva è strutturata in modo proporzionato e si basa su standard internazionali.

Il miglioramento dei requisiti di trasparenza nelle operazioni di prestito di valori mobiliari e di operazioni pensionistiche nei confronti degli investitori ai sensi delle raccomandazioni del FSB sull’argomento non solo aumenterà la protezione degli investitori ma rafforzerà anche la competitività della piazza svizzera dei fondi di investimento. Gli ulteriori oneri amministrativi che derivano dai nuovi requisiti di trasparenza previsti per le direzioni di fondi e gli investimenti collettivi di capitale e i relativi costi sono limitati e quindi proporzionati. Volutamente si rinuncia a chiedere la pubblicazione di dati molto granulari (ad es. data breakdown and concentration data).

Infine, diverse delle altre modifiche dell’OICol, in particolare la concretizzazione della definizione di investimento collettivo di capitale, la reintroduzione del «labelling» per prodotti strutturati e l’aggiunta di nuove voci all’elenco delle spese accessorie addebitabili al patrimonio del fondo, sono destinate ad aumentare la certezza del diritto sul mercato.

5.2 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

In seguito all’approvazione del messaggio è emersa la questione delle possibili perdite fiscali indirette, in quanto i clienti privati facoltosi potrebbero utilizzare il L-QIF con possesso fondiario diretto ai fini della pianificazione fiscale. Nel quadro di una stima realizzata sulla scia di tali timori l’AFC è giunta alla conclusione che nel corso dei dieci anni successivi all’introduzione del L-QIF il 5–10 per cento degli investimenti immobiliari in immobili da reddito, che fino a quella data venivano fatti direttamente da privati o da società di capitali, sono stati soppiantati da investimenti immobiliari effettuati da clienti privati facoltosi utilizzando i L-QIF. Ipotizzando un potenziale volume di mercato di 864 miliardi di franchi, l’AFC ha quindi preventivato minori entrate da imposte federali dirette per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nell’ordine dei 125–250 milioni di franchi all’anno. Questo importo non avrebbe potuto essere compensato, o perlomeno non completamente, dai vantaggi derivanti dall’avamprogetto per l’economia nazionale, motivo per cui, per precauzione, il DFF ha consigliato al Parlamento di escludere i clienti privati considerabili come investitori qualificati dalla categoria degli investitori di un L-QIF con possesso fondiario diretto. Il Parlamento ha quindi deliberato in favore di questa modifica. Secondo l’AFC, allo stato attuale non si prevedono quindi perdite fiscali sostanziali a livello federale, cantonale e comunale. In particolare un futuro incremento degli investimenti in

44 FSB, Policy Recommendations to Address Structural Vulnerabilities for Asset Management Activities, 12 gennaio 2017.