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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
Art. 22 cpv. 1bis
1bisSe i titoli di partecipazione non subiscono perdite allo stesso modo nell’ambito delle attività commerciali in corso, nei fondi propri di base di qualità primaria possono essere computati solo i titoli soggetti a perdite in via prioritaria.
Art. 27 cpv. 4bise cpv. 5
4bisLa FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche per il computo dei fondi propri di base supplementari.
5Prima dell’emissione di uno strumento di capitale la FINMA approva:
a. l’evento definito contrattualmente di cui al capoverso 3; e
b. le condizioni a cui è ammessa la partecipazione al miglioramento della situazione finanziaria della banca ai sensi del capoverso 4.
Art. 27a Verificarsi del «trigger»
Se il «trigger» si verifica in relazione a impegni di cui all’articolo 27 capoverso 3 computati quali fondi propri di base supplementari, la FINMA ordina la riduzione del credito o la conversione in fondi propri di base di qualità primaria e il relativo termine e ne determina l’importo interessato. Essa rispetta le condizioni contrattuali di emissione o di prestito nonché l’ordine di rango che ne deriva.
Art. 29 cpv. 2 e cpv. 3, secondo periodo
2La conversione in fondi di base di qualità primaria o la riduzione del credito avviene se la FINMA:
a. constata il ricorso al sostegno delle autorità pubbliche, sempreché la conversione e la riduzione del credito diventino efficaci per gli investitori prima del ricorso al sostegno; o
b. la ordina al fine di evitare un caso di insolvibilità.
3... La FINMA ordina nel singolo caso la data di cessazione del privilegio.
Art. 31 cpv. 3
3Nelle disposizioni di esecuzione tecniche la FINMA può precisare l’attuazione delle disposizioni sulle correzioni e prevedere norme speciali per le banche che allestiscono i loro conti annuali conformemente a principi internazionali in materia di rendiconto riconosciuti.
Art. 32 Deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria
1Dai fondi propri di base di qualità primaria vanno dedotti integralmente:
a. le perdite riportate e la perdita dell’esercizio corrente;