Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Articolo 15a HQLA: Attivi della categoria 1
Capoverso 1 lettere d ed e
Il rimando allo standard minimo di Basilea II nella versione vigente dell’ordinanza è sostituito dal rimando alla ponderazione del rischio secondo l’allegato 2 dell’AP-OFoP.
Capoverso 2 lettera a
Il rimando allo standard minimo di Basilea II nella versione vigente dell’ordinanza è sostituito dal rimando alla ponderazione del rischio secondo l’allegato 2 dell’AP-OFoP.
Articolo 15b HQLA: Attivi della categoria 2
Capoverso 2 lettera a
Il rimando allo standard minimo di Basilea II nella versione vigente dell’ordinanza è sostituito dal rimando alla ponderazione del rischio secondo l’allegato 2 dell’AP-OFoP.
Capoverso 3 lettere a e b
Alla lettera a è apportata una modifica linguistica, mentre la lettera b viene precisata con il rimando al nuovo articolo 64a AP-OFoP.
Articolo 17i Calcolo delle operazioni di finanziamento garantite
Capoverso 3 lettera b
Il rimando a una precedente versione dello standard minimo di Basilea III nella versione vigente dell’ordinanza è sostituito dal rimando allo standard minimo di Basilea riportato nell’allegato 1 dell’AP-OFoP.
Articolo 17j Calcolo di impegni e crediti da operazioni su derivati
Capoverso 3
Il rimando a una precedente versione dello standard minimo di Basilea III nella versione vigente dell’ordinanza è sostituito dal rimando allo standard minimo di Basilea riportato nell’allegato 1 dell’AP-OFoP.
Capoverso 5
Il rimando a una precedente versione dello standard minimo di Basilea III nella versione vigente dell’ordinanza è sostituito dal rimando allo standard minimo di Basilea riportato nell’allegato 1 dell’AP-OFoP.
Articolo 17m Calcolo del RSF
Capoverso 2
Il rimando a una precedente versione dello standard minimo di Basilea nella versione vigente dell’ordinanza è sostituito dal rimando allo standard minimo di Basilea riportato nell’allegato 1 dell’AP-OFoP.
Capoverso 3
Il capoverso contiene un rimando anche al nuovo numero 5.1a dell’allegato 5.
Articolo 20a Valori patrimoniali computabili
Capoverso 4
L’OLiq riveduta al 1° luglio 2022 contiene ora l’articolo 20a, che nel capoverso 4 lettera c rimanda all’attuale articolo 46 capoverso 2 OFoP. Come esposto in precedenza riguardo all’articolo 40a AP-OFoP, la definizione del leverage ratio è trasposta dall’articolo 46 all’articolo 40a