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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

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Titolo prima dell’art. 1a

Capitolo 2: Principi

Art. 1b Principi della sorveglianza

(art. 1 cpv. 2 LSA)

1 Nella sorveglianza conformemente alla presente ordinanza l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) considera in particolare:

a. la necessità di tutelare gli assicurati;

b. i rischi ai quali sono esposte le imprese di assicurazione;

c. le dimensioni nonché la complessità operativa e organizzativa delle imprese di assicurazione.

2 La FINMA suddivide le imprese di assicurazione nelle categorie di cui all’allegato 2 sulla base del totale di bilancio conformemente al bilancio statutario.

3 La FINMA può assegnare a una categoria immediatamente superiore o immediatamente inferiore un’impresa di assicurazione il cui totale di bilancio si situa al limite tra le categorie, se ciò è giustificato dalla complessità e dal profilo di rischio dell’impresa di assicurazione.

Art. 1c Agevolazioni per le piccole imprese di assicurazione

(art. 2 cpv. 5 lett. b e 14 cpv. 1 LSA)

La FINMA accorda agevolazioni alle imprese di assicurazione diretta delle categorie 4 e 5 segnatamente in merito al tipo, alla portata e alla frequenza del rapporto se soddisfano le seguenti condizioni:

a. il loro quoziente SST (art. 39) è pari almeno al 250 per cento in media su tre anni;

b. la copertura del loro patrimonio vincolato è pari almeno al 130 per cento dell’importo legale e consiste esclusivamente di elementi patrimoniali secondo l’articolo 79 capoverso 2;

c. il loro capitale minimo prudenziale è coperto permanentemente al 150 per cento;

d. il bilancio al 31 dicembre non presenta un riporto delle perdite degli anni precedenti né un riporto delle perdite dell’anno corrente;

e. sono dotate di una pianificazione solida, una gestione lungimirante e ineccepibile e indicatori stabili;

f. se non stipulano più nuovi contratti, sono dotate di un piano di liquidazione omologato dalla FINMA;

g. non sono concesse né già previste dalla normativa agevolazioni di altro tipo, segnatamente in relazione con il test svizzero di solvibilità (SST) o il patrimonio vincolato;

h. la FINMA non ha adottato misure di sorveglianza prudenziale nei confronti dell’impresa di assicurazione diretta in questione né avviato un procedimento