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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»
secondo l’articolo 30 della legge del 22 giugno 20072 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).
Art. 1d Agevolazioni per i riassicuratori
(art. 35 cpv. 4 LSA)
La FINMA accorda alle imprese di riassicurazione delle categorie 4 e 5 le agevolazioni applicabili alle piccole imprese di assicurazione se soddisfano le seguenti condizioni:
a. inoltrano ogni anno alla FINMA una conferma del rispetto dei principi del governo d’impresa e dei requisiti normativi concernenti la gestione dei rischi, il sistema di controllo interno e la revisione interna;
b. la FINMA non ha adottato misure di sorveglianza prudenziale nei confronti dell’impresa di riassicurazione in questione né avviato alcun procedimento secondo l’articolo 30 LFINMA;
c. se non stipula più nuovi contratti, l’impresa di riassicurazione è dotata di un piano di liquidazione omologato dalla FINMA.
Art. 1e Agevolazioni per le nuove autorizzazioni
(art. 2 cpv. 5 lett. b LSA)
La FINMA può accordare ulteriori agevolazioni alle imprese della categoria 5 per un periodo massimo di tre anni dal rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività assicurativa, segnatamente nei seguenti ambiti:
a. grado di adempimento dei requisiti in materia di solvibilità; al riguardo l’impresa deve sottoporre un piano che illustra come siano adempiuti i requisiti SST entro tre anni;
b. requisiti organizzativi.
Art. 1f Esonero dalla sorveglianza
(art. 2 cpv. 5 lett. b LSA)
1 Le imprese che sviluppano e vendono direttamente prodotti assicurativi sono esonerate dalla sorveglianza ai sensi della presente ordinanza se soddisfano le seguenti condizioni:
a. l’impresa ha sede in Svizzera;
b. l’impresa ha la forma giuridica di una società anonima o di una società cooperativa;
c. l’impresa è sottoposta alla revisione ordinaria;
d. i prodotti assicurativi possono essere assegnati ai rami assicurativi B3–B9 e B14–B18;