Progetto

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»

secondo l’articolo 30 della legge del 22 giugno 20072 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).

Art. 1d Agevolazioni per i riassicuratori

(art. 35 cpv. 4 LSA)

La FINMA accorda alle imprese di riassicurazione delle categorie 4 e 5 le agevolazioni applicabili alle piccole imprese di assicurazione se soddisfano le seguenti condizioni:

a. inoltrano ogni anno alla FINMA una conferma del rispetto dei principi del governo d’impresa e dei requisiti normativi concernenti la gestione dei rischi, il sistema di controllo interno e la revisione interna;

b. la FINMA non ha adottato misure di sorveglianza prudenziale nei confronti dell’impresa di riassicurazione in questione né avviato alcun procedimento secondo l’articolo 30 LFINMA;

c. se non stipula più nuovi contratti, l’impresa di riassicurazione è dotata di un piano di liquidazione omologato dalla FINMA.

Art. 1e Agevolazioni per le nuove autorizzazioni

(art. 2 cpv. 5 lett. b LSA)

La FINMA può accordare ulteriori agevolazioni alle imprese della categoria 5 per un periodo massimo di tre anni dal rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività assicurativa, segnatamente nei seguenti ambiti:

a. grado di adempimento dei requisiti in materia di solvibilità; al riguardo l’impresa deve sottoporre un piano che illustra come siano adempiuti i requisiti SST entro tre anni;

b. requisiti organizzativi.

Art. 1f Esonero dalla sorveglianza

(art. 2 cpv. 5 lett. b LSA)

1 Le imprese che sviluppano e vendono direttamente prodotti assicurativi sono esonerate dalla sorveglianza ai sensi della presente ordinanza se soddisfano le seguenti condizioni:

a. l’impresa ha sede in Svizzera;

b. l’impresa ha la forma giuridica di una società anonima o di una società cooperativa;

c. l’impresa è sottoposta alla revisione ordinaria;

d. i prodotti assicurativi possono essere assegnati ai rami assicurativi B3–B9 e B14–B18;

2 RS 956.11