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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

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Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»

b. il loro volume è strettamente limitato.

2 L’impresa di assicurazione che esercita attività connesse con l’attività assicurativa deve:

a. adempiere le disposizioni di cui agli articoli 96–98a;

b. considerare l’attività nel SST; e

c. rilevare costantemente, limitare e monitorare i rischi operativi e giuridici correlati all’attività.

3 Nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 25 LSA, essa deve presentare un rapporto separato sull’attività connessa con l’attività assicurativa.

4 Le attività che non adempiono più i requisiti di cui al capoverso 1 devono essere trasferite immediatamente in un’unità giuridica indipendente con comunicazione alla FINMA. È fatto salvo l’articolo 5c.

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 5c Attività non connesse con l’attività assicurativa

(art. 11 cpv. 1 lett. b LSA)

1 La FINMA può autorizzare l’esercizio di attività non connesse con l’attività assicurativa purché:

a. non mettano in pericolo gli interessi degli assicurati;

b. le imprese di assicurazione padroneggino i rischi a esse correlati; e

c. non rendano eccessivamente difficile la sorveglianza della FINMA.

2 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali.

Art. 14a Organizzazione

(art. 14 LSA)

1 L’impresa di assicurazione deve essere dotata di un’organizzazione adeguata all’attività e documentata.

2 Deve assicurare una sufficiente indipendenza delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, segnatamente affinché soltanto una minoranza di queste persone operi contestualmente in altri organi o in importanti funzioni dell’impresa di assicurazione.

3 Deve stabilire regole e processi adeguati in merito al governo e al controllo d’impresa.