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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

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e. la vendita comprende al massimo 5000 polizze con un volume complessivo di premi di massimo 5 milioni di franchi;

f. l’impresa si impegna a informare gli assicurati di non essere sottoposta alla sorveglianza della FINMA.

Art. 1g Condizioni per le imprese esonerate dalla sorveglianza

(art. 2 cpv. 5 lett. b LSA)

1 Se supera il valore limite di cui all’articolo 1f capoverso 1 lettera e, un’impresa esonerata dalla sorveglianza conformemente all’articolo 1f può proseguire l’attività al massimo per un anno dalla data del superamento del valore limite.

2 Per proseguire l’attività a più lungo termine, essa deve ottenere un’autorizzazione dalla FINMA entro questo termine di un anno.

3 La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata alla FINMA tempestivamente, al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine di un anno. Su domanda motivata dell’impresa, la FINMA può accordare una proroga del termine di presentazione della domanda di autorizzazione al massimo di tre mesi.

4 La FINMA decide in merito alle domande di autorizzazione entro tre mesi dalla ricezione della documentazione completa.

5 Se la domanda è respinta, i contratti assicurativi ancora in essere devono essere liquidati entro sei mesi o trasferiti a un’impresa di assicurazione autorizzata.

Art. 1h Intermediazione assicurativa non sottoposta a sorveglianza

(art. 2 cpv. 2 lett. f e cpv. 4 lett. c LSA)

Un’attività di intermediazione non sottostà a sorveglianza se:

a. il premio annuo per l’assicurazione intermediata non supera i 600 franchi al netto di tasse;

b. l’assicurazione intermediata costituisce una prestazione secondaria alla fornitura di un prodotto o di un servizio da parte di un qualsiasi offerente; e

c. l’intermediazione è un’attività accessoria.

Art. 3, rubrica, e cpv. 1

Estensione dell’autorizzazione

(art. 3 LSA)

1 La FINMA rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in uno o più rami assicurativi secondo l’allegato 1.

Art. 5b Attività connesse con l’attività assicurativa

(art. 11 cpv. 1 lett. a LSA)

1 Le attività sono connesse con l’attività assicurativa se:

a. hanno un rapporto funzionale con l’attività assicurativa; e