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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»
2. Ordinanza del 15 ottobre 200811 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA
Art. 24 cpv. 1
1 La tassa di base ammonta a:
a. 6000 franchi per impresa di assicurazione;
b. 3000 franchi per cassa malati sottoposta alla sorveglianza della FINMA secondo la legge del 17 dicembre 200412 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);
c. 100 000 franchi per gruppo assicurativo;
d. 100 000 franchi per conglomerato assicurativo.
Art. 25 cpv. 1 e 4
1 L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di nove decimi dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati sottoposte alla sorveglianza della FINMA conformemente alla LSA13, e in ragione di un decimo dai gruppi e dai conglomerati assicurativi.
4 La tassa complementare dovuta da un gruppo o da un conglomerato assicurativo è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al numero totale di tutte le unità giuridiche con personalità giuridica propria appartenenti a un gruppo o a un conglomerato. La base di calcolo è costituita dalle unità notificate dalle società di audit nell’ambito del rapporto consolidato nell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Art. 27 cpv. 2
2 Sono determinanti le iscrizioni nel registro al 30 settembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
IV
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.
2 L’obbligo di redigere un foglio informativo di base conformemente agli articoli 129d–129l e all’allegato 5 entra in vigore il 1° gennaio 2026.
3 L’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA entra in vigore il 1° gennaio 2024.
11 RS 956.122
12 RS 961.01
13 RS 961.01