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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

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Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»

membro, da un assicuratore gerente o da un’impresa competente per la liquidazione del danno (rappresentante).

Art. 54 cpv. 1

Sono escluse dal risarcimento previsto dall’articolo 76 capoverso 3 lettera a della legge e dagli articoli 52 e 53 della presente ordinanza le pretese delle persone lese che non hanno la cittadinanza svizzera né erano domiciliate in Svizzera al momento dell’incidente.

Titolo prima dell’art. 54abis

IV. Risanamento e fallimento dell’assicuratore

Art. 54abisRisanamento

1 Se omologa un piano di risanamento conformemente all’articolo 52j LSA che prevede una riduzione dei versamenti per sinistri da parte dell’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore, la FINMA deve comunicare l’omologazione mediante pubblico avviso del piano di risanamento al Fondo nazionale di garanzia.

2 Il Fondo nazionale di garanzia ha diritto alla consultazione degli atti nella procedura di risanamento, in particolare relativamente al portafoglio dell’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.

3 L’assicuratore da risanare regolamenta autonomamente i sinistri di responsabilità civile per i veicoli a motore interessati dalla riduzione. Esso versa le prestazioni non ridotte alle parti lese e agli assicuratori privati e sociali che esercitano il regresso fatto salvo il capoverso 4. L’importo di cui avrebbero dovuto essere ridotte le prestazioni conformemente al piano di risanamento è a carico del Fondo nazionale di garanzia.

4 Il Fondo nazionale di garanzia, su richiesta dell’assicuratore da risanare, mette a disposizione anticipatamente, su base trimestrale, i mezzi necessari per il pagamento dell’importo a suo carico. Alla fine di ogni trimestre l’assicuratore da risanare predispone un conteggio degli importi effettivamente versati. L’eventuale importo residuo è restituito al Fondo nazionale di garanzia.

5 Se risarcisce i danni causati all’estero da un veicolo a motore o un rimorchio assicurato presso un assicuratore svizzero nei confronti del quale è stata avviata una procedura di risanamento da cui insorgono prestazioni dal Fondo di garanzia, l’Ufficio nazionale di assicurazione esercita il regresso nei confronti di tale assicuratore. Questi disciplina il regresso in modo analogo a una pretesa diretta di terzi lesi.

Art. 54b Fallimento dell’assicurazione

1 Il Fondo nazionale di garanzia paga alle parti lese o agli assicuratori privati e sociali che esercitano il regresso, dietro consegna dell’attestato di carenza di beni, la quota delle pretese derivanti dall’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore per la quale l’amministrazione del fallimento ha emesso un attestato di carenza di beni.