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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»
d. se gli strumenti di capitale assorbenti il rischio sono garantiti da altre società del gruppo, anche il concetto di rischio di insolvenza di cui all’articolo 37 capoverso 1 lettera c si riferisce a queste società del gruppo ed è assicurato che le garanzie degli strumenti di capitale assorbenti il rischio non siano considerate nella determinazione del sovraindebitamento della società del gruppo che funge da garante.
Art. 203 cpv. 1
1 Il gruppo assicurativo nomina una società di audit. Essa verifica annualmente che il gruppo assicurativo osservi gli obblighi ai sensi della presente ordinanza. Inoltre redige un rapporto all’attenzione della FINMA.
Art. 203b e 206a
Abrogati
Art. 216c Disposizione transitoria della modifica del …
1 Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio di cui la FINMA, in base al diritto anteriore, ha approvato il computo nel capitale sopportante i rischi o la considerazione nel capitale previsto e che non adempiono le nuove condizioni di computabilità regolamentare nel Tier 2 di cui all’articolo 37, possono essere computati come strumenti di capitale assorbenti il rischio Tier 2 fino al rimborso, ma per un massimo di 10 anni dall’entrata in vigore della presente modifica. La FINMA può prorogare questo termine in casi motivati.
2 Gli strumenti di capitale assorbenti il rischio in base al diritto anteriore, che sono stati emessi prima dell’entrata in vigore della presente modifica e di cui la FINMA ha approvato il computo nel capitale sopportante i rischi o la considerazione nel capitale previsto, sono esclusi per un massimo di 10 anni dall’entrata in vigore della presente modifica dalla conversione e dalla riduzione dei crediti di cui all’articolo 52d capoverso 4 LSA. La FINMA può prorogare questo termine in casi motivati.
3 La norma di cui all’articolo 31 capoverso 5 è applicabile anche alle succursali estere fino al 31 dicembre 2025, purché l’impresa di assicurazione possa comprovare che la limitazione della responsabilità nei confronti degli assicurati esteri è paragonabile a quella di una filiale.
4 Per tre anni dall’entrata in vigore della presente modifica, le imprese di assicurazione possono attribuire al patrimonio vincolato gli elementi sinora attribuibili al patrimonio vincolato anche se non rientrano tra gli elementi ammessi di cui all’articolo 79 capoverso 2 alle seguenti condizioni:
a. gli elementi adempiono i requisiti di cui all’articolo 76;
b. l’impresa di assicurazione ha effettuato investimenti consentiti di entità analoga in elementi di questo tipo già prima dell’entrata in vigore della presente modifica;
c. se gli elementi sono stati conferiti al patrimonio vincolato dopo l’entrata in vigore della presente modifica, l’impresa di assicurazione ha presentato una