Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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L’introduzione dell’assicurazione sulla vita qualificata è anch’essa già prevista a livello di legge. Le assicurazioni sulla vita qualificate sono caratterizzate principalmente dal fatto che nel processo di risparmio gli assicurati sopportano un rischio di perdita. In questi casi le imprese di assicurazione devono elaborare e consegnare un foglio informativo di base e svolgere una verifica dell’adeguatezza. Il foglio informativo di base deve includere indicazioni sui costi relativi all’assicurazione sulla vita qualificata. L’OS stabilisce su quali costi debbano essere fornite indicazioni e in che forma. In un’ottica di lungo periodo, possono essere particolarmente significativi soprattutto i costi ricorrenti e i costi per il riscatto di un’assicurazione sulla vita qualificata. Per questo motivo anch’essi devono essere esposti all’assicurato. Oltre ai requisiti per il foglio informativo di base, l’OS stabilisce anche informazioni specifiche per i prodotti per nel caso delle proposte individualizzate nel settore assicurativo.

Secondo la LSA rivista, la responsabilità del FNG in caso di risanamento o fallimento di un’impresa di assicurazione ha ora nuovi limiti. Alla fine del 2021 la dotazione del FNG ammontava a circa 150 milioni di franchi. Secondo l’OS rivista, questo importo deve essere aumentato fino a 700 milioni di franchi e sarebbe quindi in grado di coprire un fallimento del maggiore offerente di assicurazioni veicoli a motore. L’aumento del fondo di garanzia avviene gradualmente nell’arco di diversi anni, tramite accumulo del supplemento di premio di 3.80 franchi che già oggi viene riscosso annualmente per ogni polizza di assicurazione veicoli a motore. Per i clienti, la revisione dell’OS non comporterà quindi alcun adeguamento dei premi nel ramo veicoli a motore.

3.4 Ripercussioni per la piazza economica svizzera e la competitività

La presente revisione dell’OS rafforza ulteriormente la piazza assicurativa svizzera, attua le prescrizioni di legge e crea opportunità di crescita per nuovi fornitori di servizi assicurativi secondo le possibilità già delineate nella LSA. L’allentamento dei requisiti in materia di sorveglianza per piccole imprese di assicurazione e le agevolazioni per operatori innovativi del settore riducono gli ostacoli all’entrata nel mercato e rafforzano la competitività. Concretizza inoltre la nuova normativa in materia di risanamento, riduce i conflitti di interessi e rafforza così la protezione del cliente.

3.5 Ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni

L’avamprogetto non incide sul bilancio; non si prevedono ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni.

4 Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità e legalità

Le disposizioni delle ordinanze del Consiglio federale modificate si basano sulle disposizioni di legge menzionate nel rispettivo ingresso e indicate come riferimento nella rubrica. Per la costituzionalità della base legale, si rimanda alle spiegazioni contenute nel messaggio.

4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali della Svizzera non sono toccati dall’avamprogetto.

4.3 Delega di competenze legislative

Alla FINMA è conferita l’autorità di emanare disposizioni tecniche di esecuzione in diversi ambiti. Le deleghe corrispondenti si basano tutte sull’articolo 55 capoverso 2 LFINMA.