Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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3.3.2 Intermediari assicurativi

Secondo le prescrizioni di legge, sia gli intermediari ’assicurativi vincolati che quelli non vincolati devono essere in possesso delle necessarie capacità e conoscenze professionali. Gli standard minimi per formazione e formazione continua non sono disciplinati nell’OS; nei limiti del possibile, la loro definizione è demandata a un’organizzazione di categoria accettata dalla FINMA. A tale proposito si deve tener conto del fatto che requisiti troppo elevati richiesti per formazione e perfezionamento possono essere ostacoli economicamente indesiderabili per l’ingresso nel mercato o comportare distorsioni del mercato a favore di operatori di dimensioni maggiori. I requisiti posti alla formazione devono quindi essere sviluppati nel modo più differenziato possibile (a prescindere dai requisiti di base che riguardano tutti allo stesso modo) e devono tenere conto delle diverse esigenze di ciascun intermediario. I requisiti posti alla formazione continua devono garantire che le novità sviluppate in un ramo assicurativo possano, se necessario, confluire nelle attività di consulenza. Allo scopo di evitare costi superflui, soprattutto per le numerose piccole imprese dell’intermediazione assicurativa, ad esempio in seguito a perdita di guadagno, anche gli standard minimi relativi alla formazione continua dovrebbero essere concepiti in modo proporzionato e differenziato. Inoltre, dovrebbe essere possibile completare la formazione continua non solo tramite lezioni in presenza, ma anche con corsi/video online, che offrono più flessibilità in termini di tempo e sono quindi associati a costi-opportunità meno elevati.

Secondo le disposizioni di legge, per potersi registrare gli intermediari assicurativi non vincolati devono avere un’assicurazione di responsabilità civile professionale. I requisiti in merito, definiti a livello di ordinanza, ora sono differenziati e organizzati in base al numero di dipendenti. Come prescritto finora, la copertura minima è di 2 milioni di franchi per tutti i sinistri in un anno. In futuro, tuttavia, la somma richiesta per la copertura aumenterà fino a 5 milioni di franchi per tutti i sinistri in un anno, a seconda del numero di dipendenti, e garantirà una copertura sufficiente anche per gli intermediari assicurativi di maggiori dimensioni. Per le persone interessate, questo può comportare certe spese aggiuntive. L’aumento dei costi è limitato a un tetto massimo, in modo che per gli intermediari assicurativi di maggiori dimensioni, l’incremento in termini relativi sia meno accentuato.

Il requisito di legge relativo alla buona reputazione e il rispetto degli obblighi legali è concretizzato nei criteri di Corporate Governance posti come condizione per la registrazione degli intermediari assicurativi non vincolati. Sono stati concepiti considerando il più possibile i rischi e tenendo conto delle diverse dimensioni e complessità degli intermediari. La regolamentazione proposta a livello di ordinanza può tuttavia comportare costi aggiuntivi per gli interessati. Per esempio, i criteri di Corporate Governance sono associati a costi unici più elevati nel processo di registrazione (ad es. spese per la definizione di principi, processi e strutture al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni). Questo riguarda in particolar modo i numerosi piccoli intermediari assicurativi non vincolati. Secondo informazioni della FINMA, l’80 per cento delle imprese di intermediazione non vincolate ha al massimo 1–2 dipendenti. Il rispetto di questi requisiti (ad es. la separazione tra attività operative e attività di controllo) è oggetto di costante verifica e vigilanza, e questo comporta anche costi ricorrenti più elevati.

3.3.3 Clientela

La prevenzione e la pubblicazione di eventuali conflitti di interessi a scapito degli stipulanti sono già disciplinate a livello legislativo e si applicano sia alle imprese di assicurazione sia agli intermediari assicurativi non vincolati. Le pertinenti norme dell’OS specificano le condizioni in cui si deve presumere l’esistenza di un conflitto di interessi. Per quanto riguarda gli intermediari assicurativi non vincolati, il Consiglio federale cita comportamenti che sono in ogni caso inammissibili (ad es. accordo di collaborazione con un’impresa di assicurazione). Questi comportamenti sono in gran parte già contemplati nel diritto vigente, pertanto non si prevedono costi aggiuntivi per gli interessati.