Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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3.3 Ripercussioni per i gruppi interessati
3.3.1 Assicurazioni
L’agevolazione di attività estranee all’assicurazione stabilita nel corso della revisione della LSA comporta anche un adeguamento dell’OS. Le agevolazioni devono offrire alle imprese di assicurazione spazio per l’innovazione. Tuttavia, l’attività estranea all’assicurazione deve conservare una certa connessione con l’attività assicurativa. Il know-how generato dall’attività assicurativa disponibile nell’impresa deve, se necessario, poter essere utilizzato sul mercato in termini di creazione di valore. Le barriere che la regolamentazione pone alle attività non assicurative, difficilmente hanno conseguenze per le imprese di assicurazione focalizzate sul proprio core business.
Le prescrizioni di natura organizzativa circa l’indipendenza del consiglio di amministrazione e l’organizzazione appropriata, così come le regole per il governo e il controllo d’impresa (gestione qualitativa dei rischi) aumentano tendenzialmente l’onere per gli assicuratori. D’altra parte, queste sono prescrizioni che portano a un miglioramento del governo d’impresa. I prevedibili costi supplementari non sono stati peraltro quantificati.
Nell’ambito della revisione della LSA, le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera vengono assoggettate a una vigilanza speciale della FINMA. Questo offre alle imprese di assicurazione ulteriore flessibilità, per esempio in relazione all’emissione di obbligazioni catastrofe da parte di una società domiciliata in Svizzera. Per tali società veicolo a livello di OS sono fissati ulteriori requisiti, ad esempio per quanto riguarda il capitale minimo o la solvibilità, allo scopo di garantire il funzionamento dei loro affari e limitare i rischi per l’impresa di assicurazione nel suo insieme.
In futuro, la FINMA potrà esigere da imprese di assicurazione economicamente rilevanti la presentazione di piani di stabilizzazione in cui descrivono le misure che adotterebbero in caso di crisi. L’elaborazione preventiva di piani di stabilizzazione analoghi a quelli delle banche di rilevanza sistemica ha lo scopo di garantire la stabilità dell’impresa assicurativa in caso di emergenza e tiene conto degli sviluppi internazionali, comporta però un onere aggiuntivo per gli interessati, soprattutto perché i piani devono anche essere regolarmente aggiornati. La legge lascia alla discrezionalità del Consiglio federale il compito di fissare i criteri secondo i quali un’impresa di assicurazione è considerata economicamente significativa. Un valore di soglia fissato in franchi fa sì che con il passare del tempo, a causa della crescita del bilancio, altre imprese di assicurazione siano classificate come economicamente significative e siano quindi potenzialmente soggette all’obbligo di elaborare piani di stabilizzazione. Stando agli indicatori della FINMA, alla fine del 2020 la somma di bilancio di 16 imprese di assicurazione svizzere ha raggiunto il valore soglia di 5 miliardi stabilito dall’OS.
Contrariamente alla prassi seguita finora dalla FINMA (secondo il regime transitorio 2017– 2022), le succursali all’estero delle imprese di assicurazione svizzere in futuro non saranno più tenute a utilizzare le curve dei rendimenti delle autorità di vigilanza estere per lo sconto degli impegni assicurativi (vedi sopra). La regolamentazione proposta riguarda la succursale all’estero di un’impresa di assicurazione svizzera. Dopo aver convertito la succursale in una società affiliata a pieno titolo, questo istituto sarebbe anche autorizzato a utilizzare le curve dei rendimenti delle autorità di vigilanza estere. Questa conversione comporta spese supplementari uniche (ad es. spese legali o spese di consulenza). Inoltre, la conversione in una società affiliata può aumentare in modo permanente l’onere finanziario e organizzativo e comportare anche conseguenze di natura fiscale.
La revisione dell’Oem-FINMA mira a rendere le tasse fisse di vigilanza che le imprese di assicurazione versano annualmente, più congruenti con l’onere di vigilanza. A fronte delle tasse di base raddoppiate, le tasse complementari risultano inferiori. La somma complessiva delle tasse riscosse annualmente dalla FINMA nel settore assicurativo rimane quindi invariata.