Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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soglie d’intervento sono ora stabiliti nell’OS. Rispetto alla prassi attuale della FINMA, questo sistema è stato semplificato, riducendo le zone da quattro a tre, contraddistinte dai colori verde, giallo e rosso. Finché un’impresa di assicurazione si trova nella zona verde (il quoziente SST è superiore al 100 %), non avviene alcun intervento diretto in materia di vigilanza legato a ragioni di solvibilità. Nella zona gialla (quoziente SST tra il 33 % e il 100 %), la solvibilità di un’impresa di assicurazione è sempre più a rischio. In particolare, le distribuzioni agli azionisti potrebbero aggravare ulteriormente la situazione, rendendo necessaria in questi casi un’approvazione esplicita della FINMA. Nella zona rossa (quoziente SST inferiore al 33 %), in mancanza di misure immediate efficaci, non si arriva più automaticamente alla revoca dell’autorizzazione e alla liquidazione, come avveniva finora, bensì alla cessazione di nuovi affari e al risanamento. Eliminando la precedente soglia di intervento dell’80 per cento si ottiene più flessibilità e questo permette di tenere conto della specifica situazione in un’impresa di assicurazione in difficoltà. Di conseguenza si possono adottare misure adeguate al singolo caso specifico, per poter soddisfare nuovamente nel modo più efficace possibile i requisiti di solvibilità.

3.2.2 Incentivo all’innovazione

Le prescrizioni della legislazione sui mercati finanziari e la vigilanza devono essere proporzionate e tenere conto delle differenze dei singoli istituti per quanto concerne dimensioni, modelli aziendali e rischi. La regolamentazione delle assicurazioni non deve pertanto esercitare un effetto d’inibizione dell’innovazione né causare costi sproporzionatamente elevati (specialmente per le piccole imprese di assicurazione). Proprio per facilitare il loro ingresso sul mercato, le imprese di assicurazione innovative possono, a certe condizioni, essere esonerate dalla vigilanza. In futuro, analogamente al settore bancario, le piccole imprese di assicurazione già esistenti potranno, a certe condizioni, ricevere agevolazioni e beneficiare così di uno sgravio amministrativo. Alla fine del 2020 questi requisiti erano soddisfatti da 15 su 60 assicurazioni dirette teoricamente possibili. Inoltre, i riassicuratori e le captive di riassicurazione delle categorie 4 e 5 possono beneficiare delle stesse agevolazioni, purché rispettino le disposizioni in materia di diritto prudenziale.

3.2.3 Rafforzamento dell’autoresponsabilità nel patrimonio vincolato

Per quanto concerne il patrimonio vincolato, la revisione dell’OS fissa più saldamente il principio della persona prudente nell’ordinanza, rafforzando così l’autoresponsabilità dell’impresa di assicurazione. Nei principi d’investimento sono fissati gli obblighi a cui l’impresa di assicurazione deve ottemperare nella costituzione del patrimonio vincolato. Gli attivi destinati a coprire le pretese derivanti da contratti assicurativi devono essere investiti in modo altamente diversificato ed essere disponibili in caso di stress; inoltre non si devono assumere eccessivi rischi di controparte. Per quanto concerne il computo nel patrimonio vincolato, non tutti gli strumenti finanziari sono considerati ugualmente adatti per tutte le imprese di assicurazione. Pertanto, esse possono scegliere di stilare e far approvare dalla FINMA un proprio elenco di valori pertinenti oppure attenersi a un elenco di valori adatti più corta di quella attuale. Rispetto alla prassi odierna, l’elenco individuale amplia lo spettro d’investimento nel patrimonio vincolato. Attenendosi all’elenco standard più breve, le imprese di assicurazione riducono sia l’onere di reporting sia l’onere di verifica da parte delle società di audit e/o della FINMA. Quando investono in nuovi tipi di fondi riservati a investitori qualificati (ad es. L-QIF), le imprese di assicurazione che adottano l’elenco standard più breve devono aver cura che i fondi attuino solo investimenti considerati adeguati all’attività assicurativa. Questo è facilmente accertabile consultando i documenti dei rispettivi fondi. Per quanto concerne gli investimenti nell’ambito del patrimonio libero, le imprese di assicurazione continuano a non essere soggette a restrizioni normative.