Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

misure di contenimento (art. 16). È quello che l'UFAG ha fatto, ad esempio, nel caso del coleottero giapponese (Popillia japonica) nel Canton Ticino. Affinché determinate piante con radici possano essere spostate al di fuori della zona delimitata, devono adempiere determinate condizioni. In caso contrario, le merci possono essere messe in commercio solo all'interno della zona delimitata, scortate dal passaporto fitosanitario rilasciato dall’azienda. Tuttavia, sul passaporto fitosanitario non figura che le merci in questione non devono lasciare la zona delimitata. Dal passaporto fitosanitario un intermediario non è quindi in grado di accertarsi se è autorizzato a vendere la merce al di fuori della zona delimitata o no.

Nell'UE, ad esempio, per determinate merci che possono essere spostate solo all'interno delle zone delimitate per la Xylella fastidiosa, deve essere inserita una nota corrispondente accanto al codice di tracciabilità sull'etichetta del passaporto fitosanitario (art. 27 del regolamento di esecuzione (UE)

2020/1201 della Commissione1). Attualmente in Svizzera non esiste una base legale che autorizzi l'ufficio federale competente a definire elementi supplementari da integrare sull’etichetta del passaporto fitosanitario. Nella decisione generale dell’UFAG del 28 giugno 2021 per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel Canton Ticino il problema è stato risolto imponendo che le piante devono essere contrassegnate con un'etichetta supplementare. Tuttavia, questa può essere solo una soluzione temporanea, perché vi è il rischio che l'etichetta supplementare venga rimossa intenzionalmente o involontariamente e la merce lasci comunque la zona delimitata, contribuendo così all'ulteriore diffusione dell'organismo da quarantena.

Con la proposta di modifica dell’articolo 75 l’ufficio federale competente ha la facoltà di definire altri elementi da integrare sul passaporto fitosanitario in questi casi. In particolare esso può stabilire che per la messa in commercio esclusivamente all’interno del focolaio d’infestazione e della zona cuscinetto (nel caso di misure di eradicazione secondo l’art. 15) o all’interno della zona infestata e della zona cuscinetto (nel caso di misure di contenimento secondo l’art. 16) il passaporto fitosanitario deve essere integrato con una nota corrispondente. Questa modifica è anche importante per l’aggiornamento dell’allegato 4 dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) al fine di mantenere il riconoscimento reciproco dell’equivalenza delle disposizioni fitosanitarie tra la Svizzera e l’UE.

Articolo 80

Le aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario devono notificare annualmente al SFF le loro particelle e unità di produzione nonché le merci ivi prodotte utilizzando l’applicazione CePa.

Molte di queste aziende non notificano affatto la loro produzione al SFF o non lo fanno entro i termini previsti. Se la notifica non avviene entro i termini (e dopo un’eventuale proroga), come spesso succede, non è chiaro se l’azienda non lo ha fatto perché non ha prodotto merci con obbligo del passaporto fitosanitario o semplicemente perché non notifica la sua produzione. Attualmente il SFF deve effettuare controlli supplementari per verificare se l’azienda in questione effettivamente non produce merci soggette all'obbligo del passaporto fitosanitario ed è quindi esentata dall'obbligo di notifica annuale. Questo causa costi aggiuntivi sia per l'azienda interessata che per il SFF e complica inutilmente l'esecuzione. La proposta di modifica dell'articolo 80 è volta a precisare e ad aggiungere che la notifica annuale della produzione deve essere effettuata entro la data indicata dal SFF e che anche le aziende omologate che non producono merci devono procedere alla notifica annuale al SFF tramite l'applicazione CePa per confermarlo. Questa conferma su CePa comporta un dispendio esiguo per le aziende omologate che non producono merci. Grazie a questo nuovo obbligo, il SFF può migliorare l'esecuzione sostituendo gli attuali controlli supplementari con una procedura scritta (solleciti e, se necessario, revoca dell'omologazione).

1Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.), versione della GU L 269 del 17.8.2020, pag. 2-39.