Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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11 Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV), RS 916.20
11.1 Situazione iniziale
L'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV) è stata varata dal Consiglio federale il 31 ottobre 2018 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. L'esperienza acquisita da allora nell'esecuzione delle nuove disposizioni relative al sistema del passaporto fitosanitario ha evidenziato la necessità di precisare o integrare alcuni articoli.
11.2 Sintesi delle principali modifiche
La proposta di modifica dell’OSalV riguarda principalmente le disposizioni relative al sistema del passaporto fitosanitario e prevede le seguenti precisazioni.
L'obbligo del passaporto fitosanitario non vige più per le merci ordinate tramite mezzi di comuni-
cazione a distanza ma che vengono consegnate ai privati dall'azienda stessa o sono ritirate in azienda dai privati.
È possibile integrare l’etichetta del passaporto fitosanitario per contrassegnare le merci che non
devono lasciare un’area delimitata a causa della presenza di un organismo da quarantena.
Le aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario devono notificare annualmente,
entro la data fissata dal Servizio fitosanitario federale (SFF), le proprie particelle e le merci ivi prodotte tramite l’applicazione CePa. Anche le aziende omologate che non hanno prodotto merci nell’anno in questione devono procedere alla notifica annuale al SFF entro la data fissata.
11.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 7a
In linea di principio l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi è vietato. In virtù della presente ordinanza, su richiesta, l’ufficio federale competente può però autorizzare deroghe al divieto di utilizzo per determinati scopi (p.es. ricerca e formazione).
Per quanto concerne gli organismi da quarantena potenziali, come ad esempio il virus ToBRFV, in virtù dell’articolo 23 l’ufficio federale competente può emanare un’ordinanza nella quale stabilisce un divieto di utilizzo di siffatti organismi. Attraverso la modifica proposta l’ufficio federale competente potrà autorizzare deroghe al divieto di utilizzo di organismi da quarantena potenziali al di fuori di sistemi chiusi per determinati scopi (analogamente agli organismi da quarantena).
Articolo 60
Per il commercio all’interno della Svizzera e con l’UE i vegetali e le parti di vegetali destinati alla piantagione devono essere scortati da un passaporto fitosanitario. È prevista una deroga all’obbligo del passaporto fitosanitario per la messa in commercio di merci destinate direttamente ai consumatori finali che utilizzano le merci per scopi non professionali o commerciali (privati). Tale deroga non si applica alle merci ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza (p.es. su Internet o per telefono) (vendita a distanza). Questo perché la vendita a distanza (commercio su lunghe distanze) pone generalmente un rischio fitosanitario maggiore rispetto alla cessione di merci in loco.
Se le merci sono ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza ma sono ritirate dai privati direttamente in azienda o sono consegnate dall’azienda stessa ai privati nella regione, l'obbligo del passaporto fitosanitario può essere considerato sproporzionato. La modifica proposta ha lo scopo di precisare che la deroga all'obbligo del passaporto fitosanitario si applica anche alle merci ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza ma che vengono consegnate ai privati dall'azienda stessa o sono ritirate dai privati direttamente in azienda.
Articolo 75
Se in un’area un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato, l’ufficio federale competente può delimitare tale zona (zona infestata e relativa zona cuscinetto) e stabilire