Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

Articolo 107

In virtù dell’articolo 23 lettere e o g possono essere stabilite mediante decisione misure di prevenzione e di eradicazione contro organismi da quarantena potenziali. Anche contro queste decisioni deve poter essere fatta opposizione.

Modifica di un altro atto legislativo

L’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (RS 510.620) contiene il catalogo dei geodati di base del diritto federale. All’identificatore 154 è designato un modello di geodati Sorveglianza del territorio (organismi nocivi particolarmente pericolosi) che si riferisce all’articolo 18 dell’OSalV. La possibilità di allestire un modello di geodati per la sorveglianza del territorio non è mai stata sfruttata. I dati per la sorveglianza del territorio vengono rilevati, raccolti e assicurati in altro modo. La sorveglianza di tutto il territorio più essere attuata senza utilizzare un modello di geodati.

Pertanto l’identificatore 154 nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione è abrogato.

11.4 Ripercussioni

11.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione dal profilo delle risorse finanziarie e umane.

11.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione dal profilo delle risorse finanziarie e umane. Le modifiche proposte non tangono i Cantoni.

11.4.3 Economia

Le modifiche proposte hanno un impatto minimo sull'economia. La modifica dell'articolo 60 esenterà un numero ridotto di aziende dall'obbligo di omologazione e le aziende che continueranno a essere omologate dovranno rilasciare meno passaporti fitosanitari. La modifica dell'articolo 80 obbligherà anche le aziende omologate che non producono merci ad annunciarsi annualmente presso il SFF. Il dispendio correlato alla notifica è molto limitato (pochi minuti all'anno).

11.5 Rapporto con il diritto internazionale

La prevista modifica dell’OSalV tiene conto delle norme dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie. Queste ultime rispecchiano le misure adottate nell'UE e contribuiscono quindi alla protezione del continente europeo contro gli organismi nocivi in questione. Questa modifica è anche importante per l’aggiornamento dell’allegato 4 dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) al fine di mantenere il riconoscimento reciproco dell’equivalenza delle disposizioni fitosanitarie tra la Svizzera e l’UE.

11.6 Entrata in vigore

Le modifiche dell’ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

11.7 Basi legali

Articoli 149 capoverso 2,152 e 177 della legge sull’agricoltura (RS 910.1) nonché articolo 26 della legge forestale (RS 921.0).