Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 6
Capitolo 3: Divieto di utilizzo di organismi da quarantena e di organismi da quarantena potenziali
Inserire prima del titolo del capitolo 4
Art. 7a
Autorizzazioni per l’utilizzo di organismi da quarantena potenziali al di fuori di sistemi chiusi
1Se l’ufficio federale competente ha stabilito un divieto di utilizzo di organismi da quarantena potenziali in virtù dell’articolo 23 lettera a, se è possibile escluderne la diffusione, su richiesta, può autorizzare l’utilizzo di organismi da quarantena potenziali al di fuori di sistemi chiusi per gli scopi di cui all’articolo 7 capoverso 1.
2L’autorizzazione disciplina in particolare:
a. il quantitativo di organismi che è permesso utilizzare;
b. la durata dell’autorizzazione;
c. il luogo e le condizioni in cui gli organismi vanno tenuti;
d. le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto;
1 RS 916.20
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