Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:

Art. 27abisResa massima di vinificazione dei vini svizzeri

1La resa massima di vinificazione dei vini svizzeri non può superare 80 litri di vino per 100 kg di uva.

2I Cantoni possono fissare una resa massima inferiore a 80 litri di vino per 100 kg di uva per i vini DOC.

Art. 35a, lett. g

L’organo di controllo ha inoltre i seguenti obblighi:

g. gestisce e aggiorna la banca dati isotopica dei vini svizzeri di cui all’articolo 35b.

Art. 35b Banca dati isotopica dei vini svizzeri

1La banca dati isotopica dei vini svizzeri è costituita dai risultati delle analisi di vini di riferimento rappresentativi e autentici della vitivinicoltura svizzera.

2La raccolta dell’uva destinata alla vinificazione dei vini di riferimento e la sua vinificazione sono affidate ad Agroscope.

1 RS 916.140