Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza sugli alimenti per animali
con i requisiti dell'Unione europea in materia secondo l’articolo 5 capoverso 2 e l’allegato II del Regolamento (CE) n. 183/20053 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi.
12.4 Ripercussioni
12.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
12.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
12.4.3 Economia
Nessuna ripercussione.
12.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili gli impegni assunti dalla Svizzera secondo l’allegato 5 dell’accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, nel quale l’indicazione dell’OsAlA in vigore sarà aggiornata prossimamente.
12.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
12.7 Basi legali
Articoli 10, 159a, e 181 capoverso 1bisdella legge sull’agricoltura (LAgr).
3Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi, GU n. L 35 dell’8.2.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243, GU L 198 del 25.07.2019, pag. 141.