Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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12 Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per ani-

mali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA), RS 916.307

12.1 Situazione iniziale

L’articolo 1 capoverso 2 OsAlA stabilisce che la produzione primaria di alimenti per animali è disciplinata dall’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la produzione primaria (OPPrim) fatte salve altre disposizioni previste da questa ordinanza. In questo contesto, diversi articoli del capitolo 5, relativo alle esigenze in materia di igiene degli alimenti per animali, registrazione e omologazione degli stabilimenti, si applicano alla produzione primaria. La terminologia utilizzata attualmente non è chiara né uniforme e questo pone problemi di applicazione. È necessario un intervento per armonizzarla.

12.2 Sintesi delle principali modifiche

Per armonizzare e chiarire il campo d’applicazione del capitolo 5, viene precisata la terminologia che definisce le aziende attive nella produzione primaria.

12.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 42 capoversi 1 e 6

Il termine «agricoltori» è sostituito da «aziende attive nella produzione primaria». Questa modifica permette di precisare che la norma non riguarda solo gli agricoltori, cioè i gestori ai sensi dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola (OTerm), ma anche le aziende «non agricole», come quelle ittiche e quelle che allevano insetti.

Al capoverso 6, il termine «azienda agricola» è sostituito da «azienda attiva nella produzione primaria» per lo stesso motivo precedentemente menzionato.

Articolo 44 capoverso 1

Il termine «stabilimenti nella produzione primaria registrati o omologati» è sostituito da «aziende attive nella produzione primaria registrate o omologate» per uniformare la terminologia.

Articolo 46 capoverso 2

Il termine «persone attive nella produzione primaria» è sostituito da «aziende attive nella produzione primaria».

Articolo 47 capoverso 2

Il termine «agricoltori» è sostituito da «aziende attive nella produzione primaria».

Al fine di evitare oneri amministrativi supplementari e alla luce delle nuove restrizioni fissate in alcune omologazioni di additivi per l’insilamento, la deroga dall'obbligo di notifica per le aziende attive nella produzione primaria è adeguata per gli additivi per l’insilamento. Quest'ultimo adeguamento è in linea

1 RS 916.020

2 RS 910.91