Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 179Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
proposto di respingere la mozione, ma il 21 marzo 2019 il Consiglio nazionale ha comunque deciso di accettarla. Il 15 dicembre 2021 anche il Consiglio degli Stati ha accettato la proposta, su richiesta della rispettiva CET, stralciando però la parte relativa alla classificazione secondo il tenore di grasso. Attualmente permane dunque una differenza tra le due Camere. Il Consiglio nazionale dovrà pertanto chinarsi nuovamente su questa mozione e decidere se accettarne la modifica, confermare la propria versione o respingerla definitivamente.
Per migliorare la trasparenza sui prezzi del latte versati ai produttori e quindi adempiere le richieste della mozione 18.3711, il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati devono essere versati direttamente ai produttori. Ciò permette anche di eliminare il rischio finanziario per la Confederazione, la quale dovrebbe versare l’importo una seconda volta se un valorizzatore si rivelasse insolvente e i supplementi non giungessero ai produttori. Il fatto che dal 2019 il supplemento per il latte commerciale viene corrisposto mensilmente ai circa 18 000 produttori di latte dimostra che è possibile applicare tale sistema.
15.2 Sintesi delle modifiche principali
Con la presente modifica dell’OSL si creano i presupposti affinché a partire dal 1° gennaio 2024 il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati siano versati direttamente ai produttori di latte. La procedura concernente l’inoltro delle domande da parte dei produttori nonché il versamento dei supplementi da parte dell’UFAG è analoga a quella vigente per il supplemento per il latte commerciale. In tal modo è possibile eliminare il rischio che, in caso di insolvenza di un valorizzatore, i produttori non ricevano i supplementi.
15.3 Commento ai singoli articoli
Art. 1c cpv. 1 e 2 frase introduttiva
L’articolo 1c sul supplemento per il latte trasformato in formaggio è formulato in maniera più chiara rifacendosi alle disposizioni della base legale all’articolo 38 LAgr. Siccome l’obiettivo è soprattutto eliminare le ripetizioni, l’importo del supplemento non deve essere indicato. Il capoverso 1 può dunque essere stralciato e integrato nel capoverso 2.
Art. 2 cpv. 1 frase introduttiva
In quanto anche nell’articolo 2 si mira a evitare la ripetizione di elementi già presenti nelle disposizioni dell’articolo 39 LAgr, nel capoverso 1 l’importo del supplemento non dev’essere indicato.
Art. 3 Domande
Il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati vengono versati direttamente ai produttori. Questi ultimi inoltrano anche la domanda per il versamento dei supplementi al servizio d’amministrazione (cpv. 1). I valorizzatori, tra cui rientrano anche le aziende d’estivazione, non possono più inoltrare domande. Le aziende d’estivazione, essendo al contempo produttori, possono inoltrare direttamente la domanda per il versamento dei supplementi.
Per l’inoltro, da parte dei produttori, della domanda concernente il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati, nonché per il versamento, da parte dell’UFAG, di questi due supplementi si applica lo stesso principio del supplemento per il latte commerciale (cpv. 2 e 3).
Art. 6
Poiché il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati vengono versati direttamente ai produttori, può essere abrogato l’obbligo per i valorizzatori di pagare e di tenere la contabilità di cui all’articolo 6.
Art. 9 cpv. 3 e 3bis