Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 181Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
15.4.2 Cantoni
Le modifiche non tangono i Cantoni.
15.4.3 Economia
Il versamento diretto contribuisce a rendere più trasparente il prezzo del latte perché l’importo effettivamente pagato dagli acquirenti ai produttori e l’importo della sovvenzione versato dalla Confederazione saranno indicati separatamente.
Con il versamento diretto del supplemento, i prezzi pagati dagli acquirenti di latte ai produttori di latte per il latte trasformato in formaggio diminuiranno. Nel comparto delle esportazioni i commercianti di formaggio potrebbero fare pressione sui prezzi del formaggio e ciò potrebbe influenzare negativamente i prezzi del latte all’interno del Paese. Per contrastare tale pressione è importante che i produttori di formaggio svizzeri informino in anticipo i propri acquirenti all’estero in merito al nuovo sistema, spiegando che non si tratta di una riduzione dei prezzi, bensì di un cambiamento di natura amministrativa del sistema di versamento. L’importo totale del sostegno del prezzo del latte resta uguale.
Il versamento diretto ai produttori del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati in futuro potrebbe innescare discussioni politiche sulla portata del sostegno federale diretto per azienda agricola. Coloro che, per le condizioni svizzere, sono grandi produttori e già oggi ricevono pagamenti maggiori mediante il sistema dei pagamenti diretti, sarebbero oggetto delle critiche più aspre.
15.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in ambito internazionale. L’accordo agricolo OMC esige che il sostegno statale vada a beneficio dei produttori e non dei valorizzatori. Il versamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati direttamente ai produttori è pertanto accolto favorevolmente nell’ottica dell’accordo agricolo OMC.
15.6 Entrata in vigore
Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2024. In tal modo i valorizzatori dispongono del tempo necessario per prepararsi al nuovo obbligo di notifica. Inoltre, il servizio d’amministrazione può adeguare il sistema informatico.
15.7 Basi legali
La base legale è costituita dagli articoli 38, 39 e 43 LAgr.