Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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18 Ordinanza sul servizio civile (OSCi), RS 824.01
18.1. Situazione iniziale
Nel presente pacchetto di ordinanze si propone di effettuare una revisione totale dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) e di abrogare l'ordinanza dell’UFAG
concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC; RS
913.211).
18.2. Sintesi delle principali modifiche
L'OMSt è completamente rivista. I rimandi nell'articolo 5 capoverso 1 e nell'articolo 6 capoverso 1 lettera c OSCi agli articoli 14 e 18 OMSt devono essere adattati. Non vi sono modifiche nel contenuto.
18.3. Commento ai singoli articoli
Articolo 5 capoverso 1
A causa della revisione totale dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali è necessario adattare i relativi rimandi nel presente articolo. Non vi sono modifiche nella sostanza.
Articolo 6 capoverso 1 lettera c
A causa della revisione totale dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali è necessario adattare i relativi rimandi nel presente articolo. Non vi sono modifiche nella sostanza.
18.4. Ripercussioni
18.4.1. Confederazione
Nessuna ripercussione.
18.4.2. Cantoni
Nessuna ripercussione.
18.4.3. Economia
Nessuna ripercussione.
18.5. Rapporto con il diritto internazionale
Le nuove disposizioni non tangono il diritto internazionale.
18.6. Entrata in vigore
Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
18.7. Basi legali
Nell'articolo 79 della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile (LSC; RS 824.0) il legislatore ha accordato la competenza al Consiglio federale di emanare le disposizioni d’applicazione. Quest'ultimo può quindi incaricare gli organi esecutivi di emanare direttive generali per l'esecuzione sotto forma di ordinanze o regolamenti.