Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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1 Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, RS 910.181

1.1 Situazione iniziale

L’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica disciplina gli aspetti tecnici di diversi ambiti dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, come per esempio i concimi e i prodotti fitosanitari ammessi, gli additivi e le sostanze ausiliarie che possono essere utilizzati nelle derrate alimentari e le misure per garantire l’adempimento dell’ordinanza sull’agricoltura biologica nelle importazioni.

Le disposizioni dell’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica sono riconosciute equivalenti a quelle corrispettive dell’UE conformemente all’allegato 9 dell’accordo agricolo con l’UE. Il 1° gennaio 2022 sono entrati in vigore il nuovo regolamento europeo relativo alla produzione biologica (UE)

2018/8481 e i relativi atti normativi di esecuzione. Nell’ottica dell’attuazione autonoma, l'ordinanza sull'agricoltura biologica e l'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica vengono adeguate alle nuove disposizioni del regolamento europeo relativo alla produzione biologica. L’obiettivo è eliminare prontamente le discrepanze critiche dalle norme europee ed evitare gli ostacoli tecnici al commercio nel settore biologico. Dalla consultazione sulle modifiche proposte scaturirà, in particolare, se, ed eventualmente per quanto tempo, sono necessari termini transitori per le singole armonizzazioni.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

a) Le esigenze in merito agli aromi utilizzati nei prodotti biologici vengono inasprite.

b) Per la produzione di lievito biologico l'aggiunta di estratto o di autolisato di lievito è ammessa solo fino al 31.12.2023.

c) Nella produzione di derrate alimentari biologiche trasformate l’impiego di tecniche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente è ammesso soltanto per alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

d) Gli aromi possono essere designati come biologici.

e) Nell’allegato 3b vengono aggiornate le versioni determinanti dei regolamenti (UE) rilevanti per l’articolo 3c.

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 3 capoverso 1 lettera c

Nelle derrate alimentari biologiche potranno essere utilizzate soltanto le sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali che adempiono le esigenze seguenti:

- il componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali (art. 10

cpv. 1 lettere a e b dell'ordinanza del 16 dicembre 20162 sugli aromi), e

- il componente aromatizzante è ottenuto esclusivamente o almeno per il 95 per cento, in peso,

dalla materia prima a cui fa riferimento (art. 10 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza sugli aromi).

Gli aromi utilizzati nei prodotti biologici non devono essere biologici.

Articolo 3a capoverso 2

Per la produzione di lievito biologico l'aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura del 5 per cento al massimo è ammessa fino al 31 dicembre 2023. Il capoverso 2 è pertanto abrogato.

1Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla pro-

duzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

2 RS 817.022.41