Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
Articolo 3d (nuovo)
Nel corso degli anni il gruppo di esperti EGTOP (Expert Group for Technical advice on Organic Production of the EU)3 ha valutato a più riprese e in relazione a diverse applicazioni il trattamento dei prodotti biologici con la tecnologia dello scambio di ioni, giungendo sempre alla conclusione che questo trattamento non soddisfa gli obiettivi e i principi dell'agricoltura biologica. Ciò è dovuto all'alto grado di purificazione delle sostanze prodotte, che potrebbe indurre in errore il consumatore sulla vera natura del prodotto. L'utilizzo di tecniche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente è quindi consentito solo nella produzione di alimenti per lattanti e di proseguimento, nonché di alimenti a base di cereali e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia secondo l'ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 sulle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE), in modo che possano essere soddisfatti i requisiti di purezza delle sostanze utilizzate.
Articolo 3e (nuovo)
Le sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali possono essere designate come biologiche se tutti i loro componenti (supporti e sostanze aromatizzanti) sono biologici (adempimento della regola del 95 %).
Allegato 3b
Nell’allegato sono elencate e aggiornate le versioni dei regolamenti UE applicabili che sono determinanti ai fini del rimando diretto al diritto comunitario nell’articolo 3c.
Disposizione transitoria
Per dare al settore tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove disposizioni di cui all'articolo 3a, la possibilità di aggiungere estratto o autolisato di lievito non biologico nella misura del 5 per cento al massimo per la produzione di lievito biologico è limitata fino al 31 dicembre 2023.
1.4 Ripercussioni
1.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione significativa.
1.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione significativa.
1.4.3 Economia
Le modifiche sono rilevanti dal profilo economico, poiché creano le condizioni affinché la legislazione svizzera in materia di prodotti biologici continui a essere riconosciuta equivalente alle pertinenti disposizioni dell'UE. Questo, a sua volta, è un presupposto per la continuità di un commercio senza ostacoli tra la Svizzera e l'UE nel quadro dell'allegato 9 dell'accordo agricolo
1.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni corrispondono ampiamente a quelle dell’Unione europea. Con le modifiche proposte si garantisce il mantenimento dell’equivalenza delle prescrizioni legali e amministrative elencate nell’allegato 9 appendice 1 dell’accordo agricolo.
Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo relativo alla produzione biologica (UE) 2018/848, che prevede diverse autorizzazioni ad emanare atti di esecuzione. Alcuni di questi atti
3EGTOP Food Report I (2012), EGTOP Food Report III (2014), EGTOP Wine Report (2015), EGTOP Food
Report VI (2019). Consultabile su: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en