Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
del rischio in caso di sospetto o nel quadro delle priorità stabilite. Ogni anno almeno il 5 per cento delle aziende dev’essere sottoposto a controlli in funzione del rischio e l’UFAG può per esempio stabilire che lo spandimento di concimi aziendali liquidi costituisce un ambito a maggior rischio, imponendo ai Cantoni di svolgere, oltre ai controlli di base, anche controlli in questo ambito.
Articolo 3 capoverso 5 e articolo 5 capoverso 6
L’OCoC è adeguata all'ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP), la quale stabilisce esplicitamente in che percentuale i controlli annuali devono essere svolti senza preavviso (cfr. art. 13 cpv. 1 OPCNP). Il calcolo della quota minima del 40 per cento si basa su tutti i controlli sul benessere degli animali svolti in un anno civile.
Articolo 5 capoverso 3
Per i Cantoni, in quanto organi preposti all’esecuzione, il nuovo sistema di controlli in funzione del rischio ha dato prova di essere efficace. Tuttavia, l'obbligo di controllare annualmente il 5 per cento delle aziende agricole in funzione del rischio in ciascun Cantone alla fine si è rivelato un criterio troppo poco adeguato. Secondo quanto affermato dai Cantoni, la quota richiesta del 5 per cento è spesso già raggiunta solo con i controlli a seguito della prima notifica a programmi nel quadro dei pagamenti diretti (controlli secondo l’art. 4 lett. c). Con la prevista introduzione di nuovi tipi di pagamenti diretti nel 2023, la regola del 5 per cento potrebbe subire un ulteriore indebolimento, perché molte aziende si iscriveranno ai nuovi programmi e tutte queste nuove notifiche generano sempre un controllo in funzione del rischio a causa di «cambiamenti significativi nell'azienda». Di conseguenza, nei prossimi 1-3 anni l'attuale regola del 5 per cento perderebbe completamente la sua efficacia. Viste le circostanze, la quota del 5 per cento per i controlli in funzione del rischio includerà soltanto i controlli sulla base di sospetti fondati (secondo l’art. 4 lett. b) e degli ambiti a maggiore rischio di lacune stabiliti annualmente (secondo l’art. 4 lett. d). In questo modo si assicura che in tutti i Cantoni venga svolta una quota minima rilevante di controlli negli ambiti a rischio definiti.
Allegato 1
Titolo e numero 2
Il titolo dell’allegato 1 deve essere modificato perché non servono esigenze speciali per il controllo dei dati sulle superfici e del programma di produzione estensiva. Il numero 2 può essere abrogato perché non servono più norme specifiche.
4.4 Ripercussioni
4.4.1 Confederazione
Le modifiche proposte non comportano alcun fabbisogno supplementare in termini di risorse finanziarie o umane per la Confederazione.
4.4.2 Cantoni
Con la prevista estensione del campo d’applicazione dell’OCoC vengono introdotte prescrizioni concernenti il coordinamento e la frequenza dei controlli di base relativi al deposito e allo spandimento di concimi aziendali liquidi. Si applicano anche le disposizioni relative ai controlli in funzione del rischio. I Cantoni devono tener conto delle prescrizioni di cui all’articolo 7 OCoC relative all’accordo con l’organo di controllo, all’accreditamento e all’obbligo di notifica in caso di violazione. Nel complesso il dispendio per i controlli aumenta, ma grazie all’integrazione nell’attuale sistema di controllo in funzione del rischio, i Cantoni possono sfruttare le sinergie.
Visto che in futuro non sarà più obbligatorio controllare in loco i dati sulle superfici, il dispendio dei Cantoni in questo ambito specifico dovrebbe diminuire.
4.4.3 Economia
Nessuna ripercussione.