Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. d ed e

2Si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:

d. abrogata

e. ordinanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico, allegato 2 cifra 552.

Art. 3 cpv. 1 e 5

1I requisiti delle ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere b-c ed e devono essere controllati almeno ogni otto anni.

5In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli di base annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.

Art. 5 cpv. 3 e 6

3Ogni anno deve essere svolto un controllo in loco in almeno il 5 per cento delle aziende gestite tutto l’anno, delle aziende d’estivazione e delle aziende con pascoli comunitari secondo i criteri di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b e d.

6In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli in funzione del rischio annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.

1 RS 910.15

2 RS 814.318.142.1

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