Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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4 Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC), RS 910.15

4.1 Situazione iniziale

Nel 2020, grazie alla proficua collaborazione con i Cantoni e con gli organi di controllo, è stato possibile introdurre un nuovo sistema di controllo in funzione del rischio. Nel frattempo i Cantoni, in quanto organi preposti all’esecuzione, hanno acquisito esperienza applicando il nuovo sistema e ne riconoscono i benefici. Su richiesta del gruppo d’accompagnamento permanente, incaricato di valutare e migliorare il sistema di controllo in agricoltura, occorre tuttavia apportare lievi modifiche all'ordinanza allo scopo di rafforzare ulteriormente l'approccio in funzione del rischio. Oltre ai Cantoni e agli organi di controllo, anche l'Unione svizzera dei contadini è rappresentata nel gruppo di accompagnamento.

Nell’ordinanza sui pagamenti diretti, segnatamente in relazione alla PER, verranno riprese due disposizioni dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt); la disposizione relativa al deposito di concimi aziendali liquidi si applicherà a partire dal 1° gennaio 2022, quella relativa allo spandimento di concimi aziendali liquidi dal 1° gennaio 2024. È quindi necessario disciplinare anche le norme di controllo a cui devono attenersi i Cantoni per quanto concerne queste due nuove disposizioni. Tale controllo viene regolamentato nell’OCoC.

Le modifiche dell’OCoC, necessarie a causa dell'introduzione di nuovi tipi di pagamenti diretti a partire dal 1° gennaio 2023, sono attuate mediante la modifica dell’OPD nell'ambito del pacchetto di ordinanze per l’attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi» (cfr. modifica di altri atti normativi). Sono già state oggetto di consultazione.

4.2 Sintesi delle principali modifiche

In futuro, almeno il 5 per cento delle aziende dovrà essere sottoposto a un controllo annuale sulla base di un sospetto fondato o degli ambiti a maggiore rischio di lacune stabiliti annualmente. I controlli a seguito della prima notifica a programmi nel quadro dei pagamenti diretti non vengono più computati sulla quota del 5 per cento.

Un’altra modifica è dettata dal progresso tecnico. In futuro, i Cantoni non dovranno più controllare espressamente in loco le colture presenti, bensì avranno la possibilità di farlo utilizzando immagini satellitari o altri metodi.

L’inserimento della disposizione dell’OIAt relativa al deposito e allo spandimento di concimi aziendali liquidi nel campo di applicazione e nel piano di controllo dell’OCoC crea chiarezza in merito alle rispettive prescrizioni minime e al coordinamento di questi controlli.

4.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 capoverso 2 lettera d

A seguito delle modifiche proposte nell'ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle) con effetto al 1° gennaio 2023 (cfr. il presente pacchetto di ordinanze 2022), non sono più previsti contributi supplementari per la conservazione della razza delle Franches Montagnes secondo l’articolo 24 dell’OAlle vigente. Pertanto decadono i controlli su questi contributi e il relativo coordinamento.

Articolo 1 capoverso 2 lettera e

Con effetto al 1° gennaio 2024, la disposizione relativa al deposito e allo spandimento di concimi aziendali liquidi rientrerà nel campo di applicazione dell’OCoC. Il controllo in questo ambito sottostarà pertanto all’obbligo di coordinamento.

Articolo 3 capoverso 1

La disposizione relativa al deposito e allo spandimento di concimi aziendali liquidi viene integrata nel sistema di controllo in funzione del rischio dell’OCoC. Di conseguenza la frequenza minima di controllo per i controlli di base è fissata a otto anni. Inoltre, i Cantoni devono eseguire controlli in funzione