Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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5 Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimen-
tari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica), RS 910.18
5.1 Situazione iniziale
L'ordinanza sull'agricoltura biologica disciplina i requisiti per i prodotti che sono commercializzati come «prodotti biologici». Si applica ai prodotti agricoli, alle derrate alimentari e agli alimenti per animali nonché agli animali da reddito. L’ordinanza sull’agricoltura biologica, in vigore dal 1997, si basa sul principio di equivalenza alla corrispondente legislazione dell'UE. Questo principio è di grande importanza per assicurare un commercio transfrontaliero senza ostacoli. L'allegato 9 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo) contiene disposizioni che stabiliscono l'equivalenza delle legislazioni e le modalità per la loro continuità.
Il 1° gennaio 2022 sono entrati in vigore il nuovo regolamento UE relativo alla produzione biologica (UE) 2018/8481 e i relativi atti normativi di esecuzione. Nell’ottica dell’attuazione autonoma, l’ordinanza sull’agricoltura biologica viene adeguata alle nuove prescrizioni del regolamento europeo relativo alla produzione biologica. L’obiettivo è eliminare prontamente le discrepanze critiche dalle norme europee ed evitare gli ostacoli tecnici al commercio nel settore biologico. Dalla consultazione sulle modifiche proposte scaturirà, in particolare, se, ed eventualmente per quanto tempo, sono necessari termini transitori per le singole armonizzazioni.
5.2 Sintesi delle principali modifiche
a) Nel campo di applicazione dell’ordinanza vengono aggiunti gli alimenti per animali da compagnia.
b) La vendita di prodotti biologici non confezionati o sfusi di imprese commerciali di vendita al dettaglio che non esercitano altre attività assoggettate all’obbligo di certificazione, a determinate condizioni, non sottostà all’obbligo di certificazione.
c) L’idrocoltura è descritta in maniera precisa e il principio della coltura nel suolo viene sancito nella presente ordinanza. Vengono precisate alcune eccezioni come ad esempio la coltivazione in vaso.
d) L’uso di nanomateriali è definito come non autorizzato.
e) L’autorizzazione di ingredienti non biologici di origine agricola è rilasciata mediante decisione generale con una validità di al massimo un anno e mezzo.
f) Viene definito quali informazioni devono contenere i certificati bio.
5.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 capoverso 1 lettera c
Nell'UE, gli alimenti per animali da compagnia rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Per allineare la normativa elvetica, anche il campo di applicazione dell'ordinanza sull'agricoltura biologica viene esteso agli alimenti per animali da compagnia, che vanno ad aggiungersi a quelli da reddito che già erano contemplati.
Già oggi, gli alimenti per animali da compagnia sono disciplinati in linea generale nell'ordinanza del 26 ottobre 2022 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (RS 916.307). Quindi, da un lato la base giuridica per il disciplinamento degli alimenti per animali da compagnia è data nella legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr) e dall'altro, sono già definiti i requisiti di base relativi agli alimenti per animali da compagnia.
È previsto un successivo disciplinamento di ulteriori specifiche per gli alimenti biologici per animali da compagnia. Si deve però attendere il varo delle pertinenti disposizioni d’esecuzione nell'UE.
1 REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio