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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 11 pagine

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b) il modulo, debitamente compilato, per chiedere il rilascio del permesso da parte dell’autorità competente quebecchese, disponibile al seguente indirizzo:

www.otpadq.com

c) un documento d’identità con fotografia.

Le autorità si appellano alla cooperazione amministrativa ai sensi dell’articolo 10 al fine di procedere alla verifica per via elettronica dell’autenticità dei documenti prodotti.

ARTICOLO 8 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE APPLICATA DALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Per il trattamento delle domande di riconoscimento le autorità competenti applicano la seguente procedura amministrativa.

a) L’autorità competente del territorio ospitante conferma, entro un (1) mese, la ricezione del dossier del richiedente e lo informa tempestivamente degli eventuali documenti mancanti.

b) Le autorità competenti esaminano nel più breve tempo possibile la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione di odontotecnico.

c) In ogni caso, l’autorità competente informa per iscritto il richiedente in merito alle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché alle altre condizioni e modalità per il rilascio dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione entro due (2) mesi dalla presentazione del dossier completo. Le autorità competenti possono tuttavia prorogare questo termine di un (1) mese.

d) Le risposte devono essere motivate.

e) Le autorità competenti informano il richiedente dei rimedi giuridici a sua disposizione in vista del riesame della decisione relativa alla domanda.

ARTICOLO 9 - RICORSO PER IL RIESAME DELLE DECISIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

In Svizzera:

9.1 In Svizzera è possibile presentare ricorso presso il Tribunale

amministrativo federale entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione. La procedura dettagliata è descritta nell’articolo 44 e seguenti