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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 11 pagine

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della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. Per presentare ricorso è necessario disporre di un recapito in Svizzera.

In Québec:

9.2 Il richiedente può chiedere la revisione della decisione adottata dal

Consiglio d’amministrazione dell’autorità competente quebecchese che rifiuta di riconoscere l’adempimento di una delle condizioni, escluse le qualifiche professionali, inviando una domanda di revisione scritta all’autorità competente quebecchese entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della decisione.

9.3 L’autorità competente quebecchese comunica al richiedente la data della

riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la riunione inviandogli un avviso tramite raccomandata.

9.4 Qualora desideri fare delle osservazioni per iscritto il richiedente deve

inviarle all’autorità competente quebecchese almeno due (2) giorni prima della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione.

Il comitato istituito dal Consiglio d’amministrazione dell’autorità competente quebecchese in applicazione del paragrafo 2° dell’articolo 86.0.1 del Code des professions esamina la domanda di revisione ed emana una decisione motivata entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda.

Il comitato è composto da persone diverse rispetto ai membri del Consiglio d’amministrazione dell’autorità competente quebecchese.

9.5 La decisione del comitato è definitiva e deve essere trasmessa al

richiedente tramite raccomandata entro trenta (30) giorni dalla data della riunione durante la quale è stata emanata.

ARTICOLO 10 - COLLABORAZIONE TRA LE AUTORITÀ

Le autorità competenti svizzera e quebecchese collaborano strettamente e si prestano reciproca assistenza al fine di agevolare l’applicazione e il buon funzionamento del presente Accordo, in particolare per verificare la pertinenza e l’autenticità dei documenti prodotti.

Se, dopo aver esaurito tutti gli strumenti a loro disposizione, continuano a riscontrare difficoltà nell’applicazione dell’Accordo, le Parti potranno rivolgersi entro un termine ragionevole al Comitato bilaterale per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominato qui di seguito «Comitato bilaterale»).

Ai fini del presente Accordo, le autorità competenti svizzera e quebecchese designano gli enti qui appresso come interlocutori.