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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 11 pagine
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Per la Svizzera:
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
Unità Cooperazione internazionale in materia di formazione e di qualifiche professionali IBQ
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
Per il Québec:
Secrétaire de l’Ordre
Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec
500, Rue Sherbrooke Ouest, Bureau 900
Montréal (Québec) H3A 3C6
ARTICOLO 11 - INFORMAZIONI
Le autorità competenti svizzera e quebecchese convengono di rendere accessibili ai richiedenti le informazioni pertinenti relative alle loro domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.
ARTICOLO 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Le autorità competenti svizzera e quebecchese garantiscono la protezione dei dati personali reciprocamente scambiati nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali applicabile nei territori della Svizzera e del Québec.
ARTICOLO 13 - CIRCOLAZIONE
Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego dei cittadini stranieri nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla legislazione in vigore nel rispettivo territorio.
ARTICOLO 14 - MODIFICHE ALLA PROFESSIONE
Le autorità competenti svizzera e quebecchese si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche ai titoli formativi e ai campi di pratica interessati dal presente Accordo e concernenti la professione di odontotecnico in Svizzera e di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec.
In particolare, si informano reciprocamente quando, nei rispettivi territori, tali modifiche determinano un cambiamento delle norme professionali che può inficiare i risultati dell’analisi comparata effettuata ai fini del presente Accordo.
Nel caso in cui le modifiche influiscano in modo sostanziale sui risultati dell’analisi comparata, le autorità competenti svizzera e quebecchese possono concordare degli emendamenti, che diventeranno parte integrante del presente Accordo.